Attestato sicurezza scaduto: cosa rischi alla prossima ispezione

L’ispettore dell’INL entra nell’officina, saluta, chiede la documentazione. Il titolare apre orgoglioso la cartella degli attestati: plastificati, ordinati, in bacheca da anni. L’ispettore li sfoglia. Poi si ferma. «Questi corsi lavoratori sono del 2020. Siamo nel 2026.» Silenzio. «E il preposto ha fatto l’aggiornamento nel 2022, ma il ciclo è biennale»

Di fatto, quella cartella così ordinata era diventata, senza che nessuno se ne accorgesse, una raccolta di carta priva di valore.

Presentare un attestato sicurezza scaduto durante un’ispezione non attenua la responsabilità del datore di lavoro — la conferma. Ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 7, del D.Lgs. 81/2008, il mancato aggiornamento non è una violazione minore rispetto alla mancata formazione iniziale: è esattamente la stessa violazione. Stessa norma, stessa sanzione, zero tolleranza.

Cosa prevede la normativa

La base è l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 — obbligo preesistente al 2025, non introdotto dall’ultimo accordo. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, GU 24 maggio 2025, in vigore dalla stessa data) ha fissato le scadenze operative vincolanti per ogni figura aziendale:

Figura Periodicità aggiornamento Durata
Lavoratori Ogni 5 anni 6 ore (ASR 17/04/2025)
Preposti Ogni 2 anni 6 ore (ASR 17/04/2025)
Dirigenti Ogni 5 anni 6 ore (ASR 17/04/2025)
Datori di lavoro Ogni 5 anni 8 ore (ASR 17/04/2025)
Addetti primo soccorso Ogni 3 anni 4–6 ore (D.M. 388/2003)
Addetti antincendio Ogni 5 anni 2–8 ore (D.M. 2/9/2021)
Carrellisti, PLE, gru Ogni 5 anni 4 ore (ASR 17/04/2025)

La sanzione per il datore che viola l’art. 37 è prevista dall’art. 55, comma 5, lettera c), D.Lgs. 81/2008: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €. Se i lavoratori non aggiornati superano le 5 unità, gli importi raddoppiano (fino a 14.807,92 €); sopra le 10 unità, triplicano (fino a 22.211,88 €). Peraltro, il calcolo non è per singola testa ma per fascia: un’azienda con 8 dipendenti scaduti paga la fascia doppia, non otto ammende separate.

Attestato sicurezza scaduto e ispezione: la posizione della Cassazione

La sentenza di riferimento è Cass. Pen. Sez. Fer., 28 settembre 2020, n. 26813. L’ispettore ASL aveva trovato una carrellista con un attestato rilasciato nel 2008, presentato come valido nel dicembre 2014: sei anni dopo il rilascio, un anno oltre il limite quinquennale, già allora vigente. Il datore aveva pagato il corso, conservato l’attestato, esposto tutto in bacheca. Non importava: la Cassazione ha confermato la condanna per violazione degli artt. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008. Nessuna attenuante per chi «aveva almeno fatto il corso iniziale».

Non è rigidità interpretativa: è la ratio della norma. La formazione in sicurezza non è un’acquisizione permanente come un titolo di studio: i rischi si evolvono, le attrezzature cambiano, le procedure si aggiornano. Il legislatore non vuole solo che i lavoratori siano stati formati — vuole che lo siano ora. Un attestato scaduto documenta un passato, non un presente.

Le sentenze Cass. Pen. n. 15697/2025 (22 aprile 2025) e n. 22843/2025 (17 giugno 2025) chiudono l’altra porta: nessuna condotta del lavoratore — incluso il rifiuto di partecipare al corso — scusa l’inadempimento del datore. L’art. 18 D.Lgs. 81/2008 impone di garantire la formazione, non solo di proporla.

Cosa cambia concretamente per la tua azienda

Il Resoconto attività di vigilanza 2024 dell’INL (presentato il 31 marzo 2025) mette il problema in prospettiva: su 83.330 violazioni SSL rilevate durante le ispezioni, il 27,1% riguarda formazione e informazione dei lavoratori — prima categoria assoluta tra tutte le irregolarità di sicurezza. Non perché le aziende non abbiano mai fatto i corsi: spesso li hanno fatti, ma non hanno tenuto i rinnovi.

Il caso più urgente riguarda i preposti. La L. 215/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) ha ridotto il ciclo di aggiornamento da quinquennale a biennale. La Circ. INL n. 1/2022 aveva temporaneamente sospeso le sanzioni in attesa del nuovo accordo formativo. Con l’ASR 17 aprile 2025, quella sospensione è finita: l’obbligo è pienamente operativo e sanzionabile. Le scadenze transitorie sono queste:

  • Preposti la cui ultima formazione o aggiornamento è antecedente al 24 maggio 2023: aggiornamento obbligatorio entro il 24 maggio 2026.
  • Preposti formati tra maggio 2023 e maggio 2025: tempo fino al 24 maggio 2027.

Di conseguenza, un preposto con aggiornamento del 2022 non ha tempo fino al 2027. Ha tempo fino a maggio 2026 — meno di un anno dalla pubblicazione dell’accordo. Molte PMI non lo sanno ancora.

Attenzione alla modalità: l’ASR 2025 vieta esplicitamente l’e-learning asincrono per i preposti, sia per il corso base che per l’aggiornamento. Chi ha frequentato un corso su piattaforma online nel 2024 può avere in mano un attestato che l’ispettore non riconoscerà come valido. Se la scadenza di quel preposto ricade dopo il 24 maggio 2026, l’aggiornamento va ripetuto in presenza o videoconferenza sincrona — altrimenti è come non averlo fatto.

Le altre scadenze che sfuggono: primo soccorso e credito formativo

Una scadenza sistematicamente trascurata: gli addetti al primo soccorso. Il D.M. 388/2003 prevede aggiornamento ogni 3 anni, non ogni 5 come il pacchetto formativo generale. Nelle aziende con bassa rotazione del personale, è spesso il primo attestato a scadere e il primo a non venire rinnovato — proprio perché nessuno si aspetta una scadenza così ravvicinata.

Inoltre, un caso limite ma reale: se un lavoratore non aggiorna la propria formazione entro 10 anni dal corso originario, perde completamente il credito formativo. L’aggiornamento breve non è più sufficiente — deve ripartire dal corso integrale. È una casistica rara ma concreta nelle aziende con personale stabile e gestione informale degli attestati.

Come adeguarsi: i passi operativi

In pratica, un audit sistematico delle scadenze si completa in poche ore, se si procede nell’ordine giusto. La sequenza:

  1. Censisci tutti gli attestati. Per ogni dipendente: ruolo, data del corso iniziale, data dell’ultimo aggiornamento, scadenza calcolata per tipo di attestato. Non fidarti della bacheca — costruisci un registro scritto e datato.
  2. Verifica i preposti con priorità assoluta. Se l’ultimo aggiornamento è antecedente al 24 maggio 2023, la scadenza è il 24 maggio 2026. Pianifica subito, non a febbraio.
  3. Controlla la modalità degli aggiornamenti preposti. Aggiornamenti effettuati in e-learning asincrono non sono riconosciuti dall’ASR 2025. Riprogramma in presenza o videoconferenza sincrona entro la scadenza transitoria applicabile.
  4. Separa i calendari per tipo di attestato. Primo soccorso (3 anni), carrellisti e PLE (5 anni), preposti (2 anni), lavoratori e dirigenti (5 anni): sono quattro scadenzari che non si sovrappongono e vanno monitorati separatamente.
  5. Imposta alert digitali a 90 e 60 giorni. Calendario condiviso, gestionale HR o foglio Excel: lo strumento conta meno del fatto che l’avviso arrivi prima della scadenza, non dopo il verbale.
  6. Designa un referente interno. Non delegare il monitoraggio soltanto al consulente RSPP esterno. La responsabilità finale è del datore di lavoro: serve qualcuno in azienda che acceda allo scadenzario e lo mantenga aggiornato a prescindere da chi segua la sicurezza esternamente.
  7. Dopo ogni cambio di mansione, verifica subito. Il nuovo profilo di rischio può richiedere formazione specifica aggiuntiva — indipendente dal rinnovo periodico già pianificato. Un lavoratore aggiornato sulla vecchia mansione non è formato per quella nuova.

Costruire uno scadenzario attestati sicurezza affidabile richiede meno di un pomeriggio — a patto di sapere dove guardare e quali norme collegare a ciascuna figura. Studio-IT supporta le PMI in questo audit iniziale e nella pianificazione dei rinnovi, con gestione diretta delle scadenze e dei calendari formativi. Contattaci e definiamo insieme le priorità della tua azienda.

Domande frequenti

Un attestato scaduto da due settimane vale lo stesso di uno scaduto da due anni?

Ai fini sanzionatori sì: la violazione dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 si integra il giorno successivo alla scadenza. La legge non prevede periodi di tolleranza. L’ammenda è calcolata per fascia (in base al numero di lavoratori non aggiornati), non graduata per durata del ritardo. In caso di infortunio, tuttavia, un’omissione prolungata nel tempo pesa sull’entità della sanzione penale e sul giudizio di colpa grave.

Il preposto con aggiornamento del 2022 è in regola fino al 2027?

No. Con l’ASR 17 aprile 2025, chi ha fatto l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023 deve completare il nuovo entro il 24 maggio 2026. Solo chi ha aggiornato tra maggio 2023 e maggio 2025 ha il termine esteso al 2027. Un aggiornamento del 2022 rientra nella prima fascia: scadenza urgente, non a lungo termine.

Se un lavoratore non si presenta al corso, il datore è comunque responsabile?

Sì. L’art. 18 D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore l’obbligo di garantire la formazione. La condotta del lavoratore non scusa l’inadempimento datoriale — lo confermano Cass. Pen. n. 15697/2025 e n. 22843/2025. Il datore deve documentare i tentativi e le convocazioni, e ricorrere — se necessario — a misure disciplinari per rendere esigibile la partecipazione al corso.

Cosa succede in caso di infortunio con aggiornamento formazione sicurezza scaduto?

Il mancato aggiornamento costituisce nesso causale diretto con l’infortunio. Il datore risponde penalmente ex art. 590 c.p. (lesioni colpose) o art. 589 c.p. (omicidio colposo) con l’aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche. Si aggiungono la responsabilità civile risarcitoria e — se l’omissione formativa è ricorrente e riconducibile a un risparmio strutturale sui costi — la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.

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