COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 2 SETTEMBRE 2021?
Pubblicato da Micol - Studio-IT in Formazione e dintorni · 17 Novembre 2021
La formazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta
antincendio sono ormai diversi anni che attende di essere normata e
resa più in linea anche con le altre formazioni per la sicurezza sul
lavoro. Le indicazioni erano ormai risalenti agli anni 90: gli
aggiornamenti degli attestati sono stati previsti successivamente
tramite circolare degli organismi di vigilanza, si aspettava ormai da
tempo di avere un unico quadro organico di riferimento.
Dopo lunghe attese
arriva finalmente il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 che
sostituisce il D.M 10 marzo 1998 per la formazione degli addetti
antincendio.
La struttura dei
corsi rimarrà abbastanza simile, la durata a seconda del livello di
rischio anche.
Quindi ci saranno
delle novità? E cosa riguarderanno?
Come vengono
suddivise le aziende?
- LIVELLO 1 (ex rischio basso): nelle attività a Livello 1 sono considerate tutte quelle aziende che per loro ambito lavorativo hanno presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e quindi poca probabilità di propagazione di incendi.
- LIVELLO 2 (ex rischio medio) nelle attività a Livello 2 sono comprese tutte quelle in cui sono presenti sostanze infiammabile ma che hanno una limitata probabilità di propagazione di incendi.
- LIVELLO 3 (ex rischio alto) nelle attività a Livello 3 sono annoverate tutte quelle in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione incendi elevata; in cui si fabbricano esplosivi, polveri e munizioni, centrali termoelettriche, impianti di estrazione degli oli minerali e gas combustibili… etc
Quanto dureranno
i corsi di formazione allora?
Le indicazioni da
questo punto di vista sono molto chiare:
- AZIENDE DI LIVELLO 1 - 4 ORE: la prima novità l’abbiamo nel livello di rischio più basso dove, finalmente, oltre alle 2 ore di teoria (fattibili sia in videoconferenza che in presenza) sono previste 2 ore di prove pratiche. Questa, per gli addetti all’emergenza antincendio, è sicuramente una delle novità più importanti. Riteniamo da sempre che, anche se il livello di rischio non è alto, un addetto allo spegnimento degli incendi debba saper usare un estintore!
- AZIENDE DI LIVELLO 2 - 8 ORE: il corso per questo livello di rischio mantiene la sua struttura originale con 5 ore di teoria (anche in questo caso fattibili sia in presenza che in videoconferenza) e 3 ore di modulo pratico.
- AZIENDE DI LIVELLO 3-16 ORE : anche questo, come il precedente, mantiene la scansione oraria del DM 10 marzo 1998 con 12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico.
Sottolineiamo
alcune importanti precisazioni:
- Si conferma, anche dopo la chiusura dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 la possibilità di svolgere i corsi di formazione online, con la sola modalità videoconferenza.
- Non potranno essere svolte le parti teoriche in e-learning (cioè in modalità asincrona) ma solo con videoconferenza (cioè modalità sincrona).
- I moduli pratici, invece, andranno svolti necessariamente in PRESENZA!
Gli
aggiornamenti?
Questa è un’altra
delle novità del DM 2 settembre 2021. Sono previsti aggiornamenti
quinquennali per tutti i livelli di rischio con la seguente
suddivisione:
- LIVELLO 1: aggiornamento almeno ogni 5 anni di 2 ore di prova pratica (altra novità rispetto al dm 10/03/1998 che prevedeva la possibilità di un aggiornamento teorico).
- LIVELLO 2: aggiornamento almeno ogni 5 anni di 5 ore di cui 2 ore di teoria e 3 di pratica.
- LIVELLO 3: aggiornamento almeno ogni 5 anni di 8 ore di cui 5 ore di teoria e 3 di pratica.
Quando entrerà
in vigore?
Il DM 2 settembre
2021 entrerà effettivamente in vigore a 12 mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 ottobre 2022.
Cosa succede ai
corsi già programmati secondo le vecchie modalità?
I corsi programmati
con le “vecchie” modalità svolti entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del DM 02/09/2021 sono considerati validi e
dovranno essere aggiornati entro 5 anni dalla data dell’attestato.
Se alla data di
entrata in vigore del decreto sono passati più di 5 anni dall’ultima
formazione degli addetti è previsto che questi vengano aggiornati
entro 12 mesi dall’entrata in vigore (quindi 4 ottobre 2023).
Per riassumere:
Le novità
fondamentali rispetto al passato sono
- La formazione pratica degli addetti del Livello 1 (ex basso rischio)
- L’obbligo di aggiornamento quinquennale
- La possibilità di proseguire con i corsi in videoconferenza anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19
ATTENZIONE:
con il dm 2 settembre 2021 cambiano in modo sostanziale i requisiti
dei docenti a cui bisognerà prestare assoluta accortezza!