Il DVR c’è, è firmato, il timbro dell’RSPP campeggia in copertina. Ma nel vostro stabilimento il mulettista carica i serbatoi sul camion seguendo una pratica mai messa per iscritto, tramandata oralmente tra colleghi. La Cassazione Penale, con la sentenza n. 2768 del 23 gennaio 2025, ha deciso su una situazione identica — e il risultato è stato una doppia condanna: penale per il legale rappresentante, amministrativa per la società.
Il caso riguarda un lavoratore che viene colpito durante la movimentazione di un serbatoio con carrello elevatore. Nel DVR aziendale, quella specifica operazione non era mai stata descritta: né la procedura di aggancio, né il percorso interno, né il numero di operatori necessari. Il documento parlava genericamente di «movimentazione carichi». Abbastanza per avere un DVR. Non abbastanza per avere una valutazione dei rischi.
Il principio che la Corte ha affermato è netto: la mancata procedimentalizzazione di un’operazione a rischio equivale alla mancata valutazione del rischio correlato. Un DVR che descrive categorie di pericolo anziché operazioni concrete non soddisfa l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa prevede la normativa
Non è un’interpretazione creativa del diritto: è quello che l’art. 28 D.Lgs. 81/2008 richiede da sempre. La valutazione dei rischi deve coprire tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, e la relazione deve specificare i criteri adottati. «Specificare i criteri», per la Cassazione, non significa enunciare categorie di pericolo: significa descrivere come ogni operazione critica viene concretamente eseguita in quella azienda — quali attrezzature, quale tipo di carico, quale percorso, quanti operatori, quali DPI.
Per la movimentazione con carrello elevatore, il quadro normativo è duplice. L’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 impongono la formazione certificata per i conduttori. Il Titolo VI (artt. 167-169 D.Lgs. 81/2008) si applica alla componente manuale residua dell’operazione — aggancio, posizionamento, sganciamento del carico — e richiede addestramento specifico per ogni tipo di carico movimentato (art. 169 e Allegato XXXIII). Un patentino per il carrello non copre automaticamente la procedura per movimentare un serbatoio cilindrico da 600 kg con baricentro variabile.
Quando il DVR non rispetta questa specificità, scatta l’art. 55 commi 3-4 D.Lgs. 81/2008: ammenda da 1.423,83 a 5.695,36 € (importi rivalutati dal DM n. 111/2023). Se il documento non viene aggiornato entro 30 giorni da una modifica significativa del ciclo produttivo, scatta invece l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € (art. 55 comma 3, per violazione dell’art. 29 comma 3).
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
La sentenza n. 2768/2025 introduce un elemento che raramente compare nelle controversie su DVR inadeguati: la condanna dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies, accanto alla condanna penale del datore di lavoro. Per molte imprese manifatturiere e logistiche con meno di 50 dipendenti questo è territorio inesplorato — e il momento per scoprirlo non è durante un’ispezione.
Il DVR esiste, ma non vale. La Corte non contesta la presenza del documento. Contesta che non descrivesse l’operazione reale. La movimentazione dei serbatoi era l’attività principale, non un’eccezione. Eppure nessuna procedura scritta specificava come eseguirla: né l’imbracatura, né il percorso, né il numero minimo di operatori. Per la Cassazione, questo equivale a non aver valutato quel rischio — un’omissione sostanziale, non formale. Se nel vostro DVR c’è una sezione intitolata «movimentazione carichi» che descrive il rischio in astratto, senza riferirsi alle vostre attrezzature reali e ai vostri carichi tipici, quel documento non vi protegge né in caso di infortunio né in caso di ispezione.
Il vantaggio economico: anche quello piccolo conta. Per fondare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231, la Cassazione ha ritenuto sufficiente il risparmio oggettivamente apprezzabile sui costi di sicurezza: procedure non scritte, preposto non nominato, addestramento non erogato. Non serve dimostrare un risparmio rilevante. Ogni spesa di sicurezza omessa che l’azienda avrebbe dovuto sostenere è potenzialmente il «vantaggio» che fonda la responsabilità dell’ente.
Due soggetti condannati, due esposizioni distinte. Il legale rappresentante risponde penalmente ex art. 590 comma 3 c.p. (lesioni colpose aggravate). La società risponde autonomamente ex art. 25-septies comma 3 D.Lgs. 231/2001: sanzione pecuniaria fino a 250 quote, con valore della quota tra 258 e 1.549 € fissato dal giudice in base alle condizioni economiche dell’ente. Per una PMI media, stimando 200 quote a 800 € ciascuna, l’esposizione pecuniaria supera 160.000 €. A questo si aggiungono le sanzioni interdittive — divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, sospensione di autorizzazioni — applicabili fino a 6 mesi: per un’impresa che lavora in appalto o accede a finanziamenti pubblici, queste conseguenze sono spesso più devastanti della sanzione monetaria.
La «routine» non è un’attenuante. Le operazioni che si ripetono ogni giorno non vengono formalizzate perché «le sanno tutti». La Cassazione ha chiarito il contrario con la sentenza 2768/2025 — e lo aveva già fatto con la n. 11599 del 24 marzo 2025, su un caso di movimentazione di tronchi: la routinarietà non abbassa il profilo di rischio e non esonera dall’obbligo di procedura scritta. Più un’operazione è ripetitiva, più è alto il rischio di esecuzione automatica e distratta.
I dati confermano l’entità del rischio. Secondo l’analisi INAIL degli infortuni con carrelli elevatori (dataset 2002-2020, circa 5.500 casi analizzati), questi mezzi generano il 10-11% delle lesioni gravi pur rappresentando l’1% degli infortuni totali: un indice di gravità dieci volte superiore alla media. Il 52% degli eventi comporta schiacciamento o compressione; il 31% dei traumi interessa il cranio. Sono le stesse dinamiche al centro di ogni procedimento penale per infortunio da carrello elevatore che arriva in Cassazione.
Come adeguarsi: i passi operativi
Ogni voce corrisponde a una lacuna che l’Ispettorato e la giurisprudenza 2025 hanno già imparato a cercare.
- Mappare ogni operazione di movimentazione con ausili meccanici. Per ogni carrello elevatore, transpallet e carroponte in uso: elencare le operazioni svolte, i tipi di carico (con massa e dimensioni tipiche), i percorsi interni, il numero di operatori coinvolti. Questa mappatura è la base da cui parte la revisione del DVR.
- Aggiornare il DVR con una scheda operativa per ogni operazione critica. Non «movimentazione carichi»: «carico serbatoi cilindrici inox su autocarro, carrello elevatore mod. X, massa max 800 kg, percorso officina-baia di carico, 2 operatori, DPI: guanti antitaglio, scarpe S3, elmetto». Ogni scheda deve descrivere la procedura passo per passo e indicare le misure di prevenzione concrete.
- Verificare l’addestramento specifico per tipo di carico. Il patentino per il carrello elevatore (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) è necessario ma non sufficiente. I lavoratori devono aver ricevuto addestramento specifico per la movimentazione di quel tipo di carico in quella configurazione — e l’addestramento deve essere documentato con data, contenuti e firma dei partecipanti.
- Nominare formalmente il preposto per le operazioni a rischio. L’art. 19 D.Lgs. 81/2008 richiede che il preposto sorvegli e intervenga. Nella sentenza 2768/2025 la mancata nomina è citata esplicitamente come elemento di colpa organizzativa ai fini del D.Lgs. 231. La nomina deve essere scritta, la persona deve essere presente durante le operazioni critiche e avere autorità reale di intervento.
- Controllare la data dell’ultimo aggiornamento del DVR. Se nell’ultimo anno avete introdotto nuove attrezzature, cambiato il tipo o la massa dei carichi trattati, modificato il layout del magazzino o avuto anche un solo infortunio minore, il DVR deve essere stato rielaborato entro 30 giorni da ciascuno di questi eventi (art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/2008). Se non è così, la violazione è già in corso.
- Separare fisicamente percorsi pedonali e percorsi dei carrelli. La mancanza di separazione è uno dei fattori di rischio più frequenti negli infortuni da carrello elevatore (dati INAIL). Segnaletica orizzontale, barriere fisiche e procedure di accesso controllato alle aree di manovra devono essere descritte nel DVR e applicate.
- Valutare l’adozione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231. Per le PMI è disponibile un percorso semplificato previsto dall’art. 30 comma 5-bis D.Lgs. 81/2008. Senza un MOG adottato ed efficacemente attuato prima di un eventuale infortunio grave, l’azienda è esposta alle sanzioni pecuniarie e interdittive dell’art. 25-septies. Il MOG va costruito adesso, non dopo.
- Richiedere all’RSPP un audit sostanziale del DVR. Non una verifica della presenza delle sezioni, ma un confronto operazione per operazione: ogni procedura descritta nel documento corrisponde a ciò che avviene realmente in azienda? L’Ispettorato del Lavoro riconosce un template di categoria non calato sulla realtà aziendale nel giro di pochi minuti di sopralluogo.
Quella lista di otto verifiche richiede occhi tecnici e conoscenza delle prassi ispettive reali. Studio-IT affianca le PMI nella revisione sostanziale del DVR, nella formazione e nomina del preposto, nell’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 e nell’addestramento specifico per la movimentazione dei carichi. Per scoprire dove si trovano le lacune del tuo documento — prima che lo faccia l’Ispettorato — contattaci
Domande frequenti
Il DVR c’è e lo abbiamo firmato tutti: non siamo a posto?
No. La firma attesta che il documento esiste e che i lavoratori ne sono stati informati. La Cassazione (n. 2768/2025) valuta la sostanza: il DVR descrive come si esegue concretamente quell’operazione nella vostra azienda? Se tratta il rischio in astratto, senza riferirsi alle vostre attrezzature e ai vostri carichi specifici, non soddisfa l’art. 28 D.Lgs. 81/2008 e il datore è esposto alle sanzioni dell’art. 55.
Il D.Lgs. 231/2001 si applica anche a una Srl con pochi dipendenti?
Sì, senza soglie dimensionali. Il decreto si applica a tutti gli enti, comprese le Srl con 5 o 10 dipendenti. La sentenza 2768/2025 riguarda proprio una PMI. Il «vantaggio» richiesto per fondare la responsabilità dell’ente non deve essere rilevante: è sufficiente il risparmio oggettivamente apprezzabile sui costi di sicurezza — procedure non scritte, preposto non nominato, addestramento non erogato.
Chi risponde penalmente se il DVR è incompleto — il datore di lavoro o l’RSPP?
La valutazione dei rischi è obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 comma 1 lett. a D.Lgs. 81/2008). L’RSPP collabora ma non assume la responsabilità penale primaria. Può rispondere in concorso solo se il DVR errato deriva da una sua valutazione tecnica gravemente negligente e il datore vi si è affidato ciecamente. La condanna principale resta al datore/legale rappresentante.
Come protegge il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231?
L’ente evita la condanna ex D.Lgs. 231 solo se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire i reati-presupposto — incluse le violazioni SSL — prima del fatto. Un modello formale non attuato non esonera da responsabilità. Per le PMI, l’art. 30 comma 5-bis D.Lgs. 81/2008 prevede procedure semplificate, ma devono essere realmente operative.
