«Ho fatto il corso online, ho l’attestato.» Bene. Ma quell’attestato sicurezza online regge a un’ispezione INL? Dal 24 maggio 2026 l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR) è pienamente operativo: il periodo transitorio è esaurito, nessuna proroga. L’Accordo non ha vietato l’e-learning in sicurezza sul lavoro — tuttavia lo ha circoscritto con precisione. Il problema nasce quando i pacchetti «completamente online» includono moduli per i quali la norma impone la presenza fisica. Quei moduli, erogati in modalità asincrona, producono un attestato contestabile.
Cosa prevede la normativa
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, fissa all’Allegato A § 3.5 le modalità di erogazione ammesse per la formazione in sicurezza sul lavoro. L’e-learning asincrono è consentito in tre casi soltanto: formazione generale dei lavoratori (art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/2008); formazione specifica per lavoratori la cui mansione è classificata a rischio basso; aggiornamento periodico dei lavoratori.
Per tutto il resto, la videoconferenza sincrona vale come presenza per i moduli teorici. Non la sostituisce, tuttavia, quando si tratta di svolgere le parti pratiche: queste si effettuano sempre e solo in presenza fisica, senza eccezioni.
A questo si aggiunge un vincolo legislativo diretto. L’art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/2008 — introdotto dalla L. 215/2021 e integrato dalla L. 52/2022 — stabilisce che la formazione dei preposti debba avvenire «interamente con modalità in presenza». La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica; l’e-learning asincrono, al contrario, è vietato per legge — indipendentemente dall’ASR 2025.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
La distinzione non è tra «online» e «in aula» in senso assoluto: è tra contenuti che la norma ammette a distanza e contenuti per cui impone la presenza. Un attestato sicurezza online, di conseguenza, può essere valido o contestabile a seconda di ciò che il corso includeva — non a seconda della piattaforma utilizzata.
La formazione preposti e-learning: un divieto di legge
I preposti non possono essere formati in modalità asincrona per nessun motivo. Il divieto risale al 21 dicembre 2021 (entrata in vigore della L. 215/2021): un attestato preposto rilasciato da un corso e-learning dopo quella data è nullo, anche se il corso era strutturato correttamente sotto ogni altro profilo. In altre parole, la questione non dipende dall’ASR 2025 — è un obbligo di legge anteriore.
In pratica, molte PMI hanno rinnovato la formazione preposti su piattaforme online tra il 2022 e il 2025, pensando di essere in regola. Non lo erano. Il corso preposti secondo l’ASR 2025 dura 12 ore in 4 moduli e deve svolgersi in presenza fisica o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento biennale obbligatorio (art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/2008) segue le stesse regole: mai in asincrono.
Il corso attrezzature lavoro online: escluso anche dalla videoconferenza
Per le attrezzature con obbligo di abilitazione — carrelli elevatori semoventi, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, trattori agricoli e forestali, pompe per calcestruzzo — la restrizione è ancora più stringente. L’ASR 2025, Parte III punto 6, esclude sia l’e-learning sia la videoconferenza sincrona: tutta la formazione, teorica e pratica, richiede la presenza fisica. Non esiste alternativa ammessa.
Inoltre, il rinnovo dell’abilitazione — obbligatorio ogni 5 anni — consiste oggi esclusivamente in una prova pratica in presenza. Chi ha formato i propri carrellisti o gli operatori PLE con un pacchetto online — anche se il corso includeva una «parte pratica» tramite simulazioni video — si trova con attestati non conformi all’ASR 2025.
Le parti pratiche di qualsiasi altro corso
Al di là dei preposti e delle attrezzature, vale una regola generale: la parte pratica di qualunque modulo formativo — uso dei DPI, addestramento antincendio, primo soccorso, lavori in quota, manovre di emergenza — si svolge esclusivamente in presenza. Un corso online che include queste parti produce un attestato parzialmente nullo. In sede ispettiva, tuttavia, è l’intero percorso a essere valutato, non solo i singoli moduli.
Un caso specifico merita attenzione aggiuntiva: i lavori in ambienti confinati (silos, cisterne, impianti fognari, cunicoli). Per questi, l’ASR 2025 esclude persino la videoconferenza sincrona per l’intero corso, compresa la parte teorica. L’unica modalità ammessa è la presenza fisica.
Le conseguenze in caso di ispezione
In sede di ispezione INL o ASL, l’ispettore esamina gli attestati e chiede documentazione sul soggetto formatore e sulla modalità di erogazione. Se il corso risulta non conforme, la formazione è considerata non effettuata: non esiste, in altre parole, un «attestato parzialmente valido».
Le conseguenze ricadono sull’art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per ogni lavoratore non formato. Oltre 5 lavoratori: importo raddoppiato; oltre 10: triplicato. Si aggiunge, pertanto, la sanzione cumulativa di 300 euro per ciascun lavoratore (Allegato I pt. 3 D.Lgs. 81/2008). Un’azienda con 12 carrellisti formati online rischia l’ammenda triplicata più 3.600 euro di sanzione aggiuntiva — oltre al profilo penale contravvenzionale. In caso di infortunio, l’attestato nullo aggrava la posizione penale e apre la strada al regresso INAIL.
Come verificare il tuo attestato sicurezza online
Senza attendere un’ispezione, è possibile fare una verifica autonoma. Per ogni attestato sicurezza online in possesso dell’azienda, occorre rispondere a tre domande: il corso includeva moduli pratici? La mansione del lavoratore è classificata a rischio medio o alto? Si trattava di un preposto o di un operatore di attrezzature con abilitazione? Se la risposta è sì a una sola di queste domande, l’attestato va verificato con il soggetto formatore — e probabilmente rifatto.
Un errore frequente nelle PMI è, inoltre, confondere il rischio aziendale con il rischio di mansione. Un’azienda classificata a rischio basso può avere lavoratori che svolgono mansioni a rischio medio o alto: per quelle mansioni, di conseguenza, la formazione specifica non può essere erogata in e-learning indipendentemente dalla classificazione complessiva dell’impresa.
Come adeguarsi: i passi operativi
In pratica, portare la formazione in conformità con l’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in sicurezza sul lavoro richiede sette passaggi concreti.
- Censisci tutti gli attestati: per ogni lavoratore verifica la figura (lavoratore, preposto, operatore attrezzature), il rischio di mansione, la data del corso e la modalità di erogazione.
- Controlla gli attestati dei preposti: se rilasciati in modalità asincrona dopo il 21 dicembre 2021, vanno rifatti in presenza o videoconferenza sincrona, senza deroghe.
- Verifica gli attestati per attrezzature con abilitazione (carrelli, PLE, gru, trattori, pompe calcestruzzo): se il corso era online anche solo per la parte teorica, non è conforme all’ASR 2025.
- Per mansioni a rischio medio o alto: controlla se la formazione specifica era in e-learning asincrono — in quel caso va ripetuta in aula o videoconferenza sincrona.
- Pianifica il rinnovo biennale dei preposti in modalità sincrona: verifica le scadenze e prenota prima della scadenza, non dopo.
- Se scopri una non conformità, non aspettare l’ispezione: organizza subito la formazione integrativa e documentala. La buona fede documentata mitiga (non elimina) la sanzione.
- Richiedi documentazione completa al soggetto formatore: accreditamento regionale, curriculum docenti, registro presenze, verbale della verifica finale. Conserva tutto per almeno 10 anni.
Hai dubbi sulla conformità della formazione in azienda o devi pianificare i corsi dopo il 24 maggio 2026? Studio-IT affianca le PMI nella verifica degli attestati, nella scelta delle modalità corrette per ogni figura e mansione, e nell’organizzazione di corsi in presenza e in videoconferenza sincrona. Contattaci per un’analisi gratuita della situazione formativa della tua azienda.
Domande frequenti
Gli attestati rilasciati prima del 24 maggio 2026 sono ancora validi?
Sì, se rilasciati conformemente alle norme vigenti al momento del rilascio. Per i preposti, tuttavia, il vincolo risale al 21 dicembre 2021: un attestato preposto da corso e-learning asincrono prodotto dopo quella data è nullo indipendentemente dall’ASR 2025.
La videoconferenza è sempre equivalente alla presenza fisica?
No. La videoconferenza sincrona vale come presenza per i moduli teorici. Non è invece ammessa per le parti pratiche di qualsiasi corso; per la formazione sulle attrezzature con abilitazione (carrelli, PLE, gru, trattori, pompe calcestruzzo); e per i lavori in ambienti confinati. In questi casi è obbligatoria la presenza fisica.
Se il lavoratore ha completato il corso online, il datore di lavoro è comunque responsabile?
Sì: la responsabilità formativa ricade sul datore di lavoro, che deve garantire formazione conforme alla norma. Il fatto che il lavoratore abbia ottenuto un attestato non lo solleva se il corso non rispettava i requisiti — in quel caso, la sanzione è quella prevista per lavoratori non formati.
Il rinnovo dell’abilitazione carrello elevatore può avvenire in e-learning?
No. Con l’ASR 17/04/2025, il rinnovo dell’abilitazione (ogni 5 anni) consiste esclusivamente in una prova pratica in presenza fisica. Di conseguenza, non esiste alcuna modalità a distanza ammessa — né e-learning né videoconferenza — per nessuna parte del percorso di rinnovo.
