Patentino muletto: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Un magazziniere usa il muletto ogni giorno. Il suo patentino muletto è scaduto tre mesi fa. In azienda lo sanno, eppure stanno aspettando «che si liberi posto nel corso». Il giorno del controllo INL la situazione è questa: violazione dell’art. 73 c. 4 del D.Lgs. 81/2008, datore di lavoro esposto a sanzione penale, e il carrello fermo.

Non è un caso isolato. Secondo la banca dati InforMO dell’INAIL (periodo 2002-2020), i carrelli elevatori rappresentano circa l’1% degli infortuni denunciati, ma oltre il 10% delle lesioni gravi e dei decessi nei comparti logistica, manifatturiero e commercio. In pratica, un mezzo tra i più diffusi nelle PMI è anche uno dei più pericolosi quando la formazione degli operatori non è in ordine.

Con l’accordo stato regioni 17/04/2025 (Rep. atti 59/CSR, G.U. n. 119 del 24/05/2025), le regole sull’abilitazione carrelli elevatori sono cambiate in modo sostanziale. In particolare, il rinnovo del patentino muletto segue ora regole diverse — sia per la struttura del corso sia per la gestione delle scadenze. Capire cosa è cambiato evita irregolarità e, soprattutto, infortuni.

Chi deve avere il patentino muletto

L’obbligo nasce dall’art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/2008: qualsiasi lavoratore che conduce carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo deve possedere una specifica abilitazione. Rientrano nell’obbligo i carrelli frontali controbilanciati, i retrattili, i trilaterali con accesso sul veicolo e i carrelli telescopici.

Il criterio è l’uso del mezzo, non la frequenza. Di conseguenza, anche chi guida il muletto una volta al mese è soggetto all’obbligo esattamente come il carrellista a tempo pieno. È uno degli errori più comuni nelle PMI: credere che l’utilizzo saltuario escluda l’obbligo di patentino muletto.

Non rientrano nell’accordo — e quindi non richiedono il patentino — i transpallet elettrici con pedana, i commissionatori orizzontali e verticali, i carrelli trilaterali senza accesso sul veicolo e i trattorini da traino. Tuttavia, anche per questi mezzi resta obbligatoria la formazione generale prevista dall’art. 73 commi 1-3 del D.Lgs. 81/2008: omettere questa formazione è ugualmente sanzionabile.

Cosa prevede la normativa vigente

Il testo di riferimento per l’abilitazione carrelli elevatori è oggi l’ASR 17/04/2025, che ha abrogato integralmente l’accordo del 22/02/2012. In ogni caso,il tutto fa riferimento alla norma-madre, l’art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/2008

Il corso base dura almeno 12 ore per una tipologia di carrello: 8 ore teoriche e 4 ore pratiche. La prova pratica deve avvenire con lo stesso tipo di carrello effettivamente usato in azienda. Pertanto, un attestato conseguito su frontale controbilanciato non copre l’uso di un retrattile o di un telescopico: serve un modulo specifico per ciascuna tipologia aggiuntiva.

La formazione è esclusivamente in presenza: e-learning e videoconferenza non sono ammessi, né per il corso base né per l’aggiornamento. Inoltre, i corsi devono essere erogati da soggetti formativi accreditati o autorizzati dalla Regione. Il datore di lavoro non può formare direttamente i propri dipendenti: attestati rilasciati in proprio non hanno valore ai fini dell’ASR.

Cosa cambia con il rinnovo patentino muletto: le novità ASR 2025

L’aggiornamento quinquennale: solo pratica

Questa è la novità più operativa per chi gestisce una PMI. Il vecchio accordo del 2012 prevedeva un aggiornamento quinquennale di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate alla parte pratica e 1 all’approfondimento teorico in aula. Con l’accordo stato regioni 2025, tuttavia, quella distinzione non esiste più.

Oggi il rinnovo patentino muletto prevede un corso di almeno 4 ore, dedicate interamente alla parte pratica (ASR 2025, Parte III, punto 6). In concreto, niente ore teoriche in aula: solo pratica, in presenza, con ente accreditato. Per le aziende che hanno acquistato pacchetti calibrati sul vecchio schema, è pertanto necessario verificare i contratti con l’ente formativo: se il preventivo prevede ancora ore teoriche, il format non è conforme all’ASR 2025 e l’aggiornamento non sarà riconosciuto valido.

Patentino scaduto: nessuna tolleranza

Un punto critico, spesso sottovalutato: il patentino scaduto equivale a un divieto immediato di guida. Non è possibile continuare a usare il carrello «in attesa che si liberi posto nel corso». Anche un solo giorno di utilizzo dopo la scadenza configura violazione dell’art. 73 c. 4 del D.Lgs. 81/2008. La sanzione prevista dall’art. 87 include l’arresto o l’ammenda per il datore di lavoro; in caso di infortunio, l’assenza di abilitazione aggrava ulteriormente la posizione penale e civile, e pregiudica la difesa in caso di regresso INAIL.

Interoperabilità PLE e nuovi moduli da 6 ore

L’accordo stato regioni 2025 introduce l’interoperabilità tra carrelli telescopici e piattaforme di lavoro elevabili (PLE): chi è abilitato ai carrelli a braccio telescopico con accessorio per il sollevamento di persone può operare anche su PLE. Al contrario, l’abilitazione PLE non consente di manovrare carrelli telescopici. Per le aziende che usano entrambe le attrezzature, è quindi necessario verificare in quale direzione scorrono le abilitazioni dei propri operatori: un errore qui espone a contestazioni anche in assenza di incidenti.

In aggiunta, l’ASR 2025 prevede un modulo da 6 ore per chi usa carrelli con accessori per il sollevamento di carichi sospesi o di persone. Se l’azienda ha acquistato un carrello telescopico con piattaforma, è necessario verificare che gli operatori abbiano già completato questo modulo prima di mettere il mezzo in uso.

Come adeguarsi: i passi operativi

  1. Censire tutti i lavoratori che usano carrelli elevatori — inclusi gli usi occasionali — e verificare la data di scadenza di ciascun patentino.
  2. Controllare che l’abilitazione di ogni operatore corrisponda alla tipologia di carrello effettivamente usata in azienda (industriale,telescopico o telescopico rotativo).
  3. Verificare i contratti con l’ente formativo per il rinnovo: devono prevedere 4 ore esclusivamente pratiche in presenza, non il vecchio schema misto dell’ASR 2012.
  4. Controllare che l’ente formativo sia accreditato o autorizzato secondo i criteri ASR 2025 — la formazione erogata da soggetti non abilitati non è riconosciuta.
  5. Per i carrelli con accessori per il sollevamento di carichi o di persone, verificare che gli operatori abbiano completato il modulo aggiuntivo da 6 ore.
  6. Programmare un alert di scadenza con almeno 3 mesi di anticipo per ogni patentino, in modo da avere il tempo necessario per l’iscrizione al corso di rinnovo.
  7. Per transpallet a pedana e commissionatori — esclusi dall’ASR — verificare che sia stata comunque erogata la formazione generale e l’addestramento all’uso ex art. 73 commi 1-3 del D.Lgs. 81/2008.

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Domande frequenti

I patentini rilasciati con il vecchio accordo 2012 sono ancora validi?

Sì. I patentini emessi prima del 24/05/2025 restano validi fino alla loro scadenza quinquennale. Di conseguenza, chi ha ottenuto l’abilitazione nel 2021 la rinnova nel 2026, seguendo però le regole ASR 2025: 4 ore pratiche, in presenza, ente accreditato.

Un patentino su frontale copre anche il carrello telescopico?

No. L’abilitazione carrelli elevatori è specifica per tipologia di mezzo. In altre parole, un attestato conseguito su un industriale non consente di usare un telescopico o un telescopico rotativo. Serve un modulo separato per ciascuna tipologia aggiuntiva.

Cosa succede se il patentino muletto scade?

L’abilitazione decade immediatamente: l’operatore non può guidare il carrello nemmeno per un giorno. Il corso di rinnovo patentino muletto ripristina l’abilitazione; tuttavia, l’uso del mezzo durante il periodo di scadenza rimane una violazione a prescindere da quando verrà completato l’aggiornamento.

Il datore di lavoro può formare direttamente i propri dipendenti?

No. L’ASR 2025 richiede che i corsi siano erogati da soggetti formativi accreditati o autorizzati dalla Regione. Di conseguenza, la formazione interna non è riconosciuta per le attrezzature soggette all’accordo stato regioni: un attestato rilasciato in proprio non ha valore legale.

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