«I miei preposti si sono aggiornati nel 2021. Siamo a posto per i prossimi cinque anni.» È una frase che sentiamo spesso nelle PMI, in fase di audit o di verifica delle scadenze. Dal 24 maggio 2025, tuttavia, quella certezza non regge più: con l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, l’aggiornamento preposti è passato da quinquennale a biennale, con durata minima e modalità fissate in modo vincolante. Chi non ha ancora aggiornato lo scadenziario aziendale rischia di arrivare alla scadenza senza accorgersene — e, per molte PMI, il margine di tempo si sta assottigliando.
Cosa prevede la normativa sull’aggiornamento preposti
Il fondamento giuridico è l’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla Legge n. 215/2021. Il testo è preciso: le attività formative dei preposti «devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta reso necessario dall’evoluzione dei rischi o dall’insorgenza di nuovi rischi». La norma era già vigente dal 2021, tuttavia restava inapplicabile in pratica: mancava l’accordo attuativo che ne fissasse durata minima, contenuti e modalità di erogazione.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ha colmato quel vuoto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 (n. 119), ha reso l’obbligo biennale pienamente sanzionabile stabilendo, alla Parte III punto 1.2: durata minima 6 ore, erogazione esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona, classe massima 30 partecipanti, frequenza minima al 90% delle ore, verifica finale con verbale obbligatorio. L’e-learning asincrono è esplicitamente escluso per questa figura. Lo stesso accordo ha inoltre portato la durata del corso base da 8 a 12 ore, riducendo contemporaneamente il limite di partecipanti per classe da 35 a 30.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
Da cinque anni a due: la nuova periodicità
La differenza non è solo numerica: è organizzativa. Un ciclo formativo quinquennale si pianifica con ampio anticipo e raramente richiede attenzione continua; un ciclo biennale, al contrario, impone una gestione attiva delle scadenze. Ogni preposto ha, di conseguenza, la propria data individuale di scadenza — non esiste un’unica scadenza aziendale valida per tutti. Il primo errore da evitare è quindi continuare a usare uno scadenziario basato sul quinquennio: probabilmente riporterà date sbagliate per la maggior parte dei preposti in azienda.
Per il credito formativo l’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 è chiaro: chi ha svolto l’aggiornamento da preposto (6 ore ogni 2 anni) ha credito totale sull’aggiornamento dei lavoratori. In pratica l’aggiornamento preposti sostituisce quello dei lavoratori (6 ore ogni 5 anni), che il preposto non deve ripetere. Non vale il contrario: l’aggiornamento da lavoratore non copre quello da preposto, per cui serve la frequenza del corso specifico. Resta fermo il vincolo di modalità: il corso da preposto deve essere in presenza o in videoconferenza sincrona, quindi un e-learning asincrono non è valido né come aggiornamento preposti né, di conseguenza, come credito.
Le scadenze transitorie: chi è a rischio oggi
L’Accordo Stato-Regioni preposti 2025 ha previsto un regime transitorio che distingue due categorie, in base alla data dell’ultimo aggiornamento di ciascun preposto:
- Formazione o aggiornamento anteriore al 24 maggio 2023: scadenza fissa al 24 maggio 2026, indipendentemente da quando è avvenuto il corso. Il biennio di riferimento parte dall’entrata in vigore dell’accordo, non dalla data del corso.
- Aggiornamento tra il 24 maggio 2023 e il 23 maggio 2025: scadenza biennale individuale, calcolata dalla data esatta dell’ultimo corso. Chi si è aggiornato, per esempio, il 26 maggio 2023, aveva scadenza il 26 maggio 2025 — già superata da mesi.
Di conseguenza, ottobre 2026 è un momento critico per molte aziende: chi si è aggiornato nel secondo semestre del 2023 o nel corso del 2024 ha con ogni probabilità già superato la propria scadenza biennale individuale. Verificare la posizione di ogni preposto non è quindi un’attività da rimandare.
Il corso e-learning: l’errore più costoso
Con la diffusione delle piattaforme FAD, molte aziende hanno preso l’abitudine di assolvere gli obblighi formativi in e-learning asincrono, con evidenti vantaggi di tempo e costi. Per i preposti, tuttavia, questa soluzione non è mai stata valida — né prima né dopo il 24 maggio 2025, in virtù dell’art. 37, comma 7-ter vigente già dal 2021. Di conseguenza, se un preposto ha completato un aggiornamento su piattaforma e-learning registrata, quel corso è privo di valore legale e l’obbligo formativo resta inadempiuto.
La videoconferenza sincrona — Zoom, Teams, Google Meet — è invece equiparata alla presenza fisica dall’ASR 2025, a condizione che la sessione avvenga in tempo reale con docente e partecipanti visibili, che si produca un registro delle presenze con orari e un verbale di verifica finale scritto e firmato. In caso di ispezione INL, questi documenti sono tra i primi richiesti: senza di essi, anche un corso effettivamente svolto può perdere valore probatorio.
Le sanzioni: responsabilità interamente a carico del datore
Il datore che non garantisce l’aggiornamento preposti nei tempi e nelle modalità previste risponde ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/2008 con arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, per ogni preposto non in regola. La responsabilità è interamente in capo al datore di lavoro: è lui che deve organizzare il corso e che risponde penalmente dell’inadempimento, anche nel caso in cui il preposto non fosse disponibile nelle date proposte o non si fosse presentato.
Come adeguarsi: i passi operativi
Per gestire correttamente l’aggiornamento preposti in azienda, questi sette passi sono il punto di partenza concreto:
- Estrai le date dal registro formativo. Per ogni preposto, individua la data esatta dell’ultimo aggiornamento o del corso base iniziale, se non è mai stato aggiornato dopo la nomina.
- Classifica ogni preposto. Ante 24/05/2023 → scadenza 24/05/2026. Dal 24/05/2023 in poi → scadenza = data corso + 2 anni esatti. Verifica subito chi è già fuori norma.
- Controlla la nomina formale. Ogni preposto deve essere nominato con atto scritto. Senza nomina, il ruolo non è tracciabile e la responsabilità del datore è indifendibile in caso di ispezione.
- Aggiorna lo scadenziario aziendale. Elimina tutte le voci con cadenza quinquennale e sostituiscile con il biennio calcolato dall’ultimo aggiornamento di ciascuno.
- Verifica le modalità del corso già prenotato. Se il fornitore eroga in e-learning asincrono, quel corso non è valido per i preposti: annulla e cerca un’alternativa in presenza o in videoconferenza sincrona.
- Prenota con almeno 60 giorni di anticipo. Con molte PMI in scadenza al 24 maggio 2026, i calendari si riempiranno tra gennaio e aprile: chi aspetta l’ultimo momento rischia concretamente di non trovare date utili prima della scadenza.
- Conserva il fascicolo completo. Attestato, registro presenze con orari, verbale di verifica finale. Ogni documento deve essere disponibile immediatamente in caso di controllo ispettivo.
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Domande frequenti
L’aggiornamento biennale dei preposti assorbe quello dei lavoratori?
Sì. Secondo l’Allegato III dell’ASR 17/04/2025 l’aggiornamento svolto come preposto dà credito totale sull’aggiornamento lavoratori: il preposto in regola con il proprio aggiornamento biennale (6 ore, in presenza o in videoconferenza sincrona) non deve fare anche le 6 ore quinquennali da lavoratore. Il credito è a senso unico: l’aggiornamento lavoratori non sostituisce quello preposti.
Un preposto con formazione scaduta può continuare a operare?
Non esiste una sospensione automatica delle funzioni. Tuttavia, il datore di lavoro è già sanzionabile nel momento in cui la scadenza è superata. Inoltre, in caso di infortuni, la mancata formazione aggrava in misura significativa la posizione penale del datore: per questo motivo conviene adeguarsi prima, non dopo un evento avverso.
La videoconferenza sincrona è davvero equivalente alla presenza fisica?
Sì. L’ASR 17/04/2025 la equipara esplicitamente alla presenza fisica. Le condizioni da rispettare sono: sessione in tempo reale, docente e partecipanti visibili, registro presenze con orari, verbale di verifica finale. L’e-learning asincrono — quello che si segue in autonomia, senza interazione diretta — resta invece vietato in ogni caso per i preposti.
L’obbligo vale anche nelle microimprese con pochi dipendenti?
Sì. L’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 non prevede soglie dimensionali. Se nell’azienda è presente una figura che coordina o supervisiona altri lavoratori — anche in un’impresa con tre soli dipendenti — l’obbligo formativo si applica integralmente, indipendentemente dal numero di addetti.
