Aggiornamento antincendio: ogni cinque anni, o sei già in ritardo

L’attestato è nella cartella sicurezza, il corso risulta eseguito, la casella è spuntata nel registro formativo. Ma quando è stata compilata quella scheda? Per molte piccole imprese, l’aggiornamento antincendio degli addetti designati è un adempimento che si completa una volta e si archivia — finché non arriva un’ispezione a ricordare che gli attestati scadono.

Dal 4 ottobre 2022 le regole sono cambiate. Il D.M. 2 settembre 2021 ha ridisegnato la formazione antincendio, introducendo tre livelli di attività e un obbligo di aggiornamento almeno quinquennale per ogni addetto designato. Inoltre, ha reso obbligatoria la parte pratica per tutti i livelli — una novità rispetto al sistema previgente. A oltre quattro anni dall’entrata in vigore, vale la pena verificare se le date di scadenza dei propri addetti siano effettivamente sotto controllo.

Cosa prevede la normativa sull’aggiornamento antincendio

Il D.M. 2 settembre 2021 (G.U. n. 237 del 04/10/2021), in vigore dal 4 ottobre 2022, ha abrogato le norme sulla formazione antincendio contenute nel D.M. 10 marzo 1998 (artt. 5, 6, 7 e art. 3 c. 1 lett. f). In altre parole, lo schema «rischio basso/medio/alto» che molti operatori avevano usato per anni non ha più base legale dal 2022.

Al suo posto, il decreto introduce tre livelli di attività, ciascuno con un percorso formativo iniziale (codici FOR) e un corso di aggiornamento quinquennale (codici AGG). Le durate, stabilite dall’Allegato III al D.M. 02/09/2021, sono:

Livello Codice Durata totale Composizione
Livello 1 1-AGG 2 ore solo parte pratica
Livello 2 2-AGG 5 ore 2h teoria + 3h pratica
Livello 3 3-AGG 8 ore 5h teoria + 3h pratica

Un elemento da non trascurare: le esercitazioni pratiche sono obbligatorie per tutti e tre i livelli, incluso il livello 1. Per quest’ultimo, le due ore di aggiornamento consistono interamente in esercitazioni pratiche. Di conseguenza, un corso svolto completamente online non è valido — la parte pratica deve svolgersi in presenza, senza eccezioni.

L’obbligo di designare e formare gli addetti ha la propria base nell’art. 18 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure antincendio e garantirne la formazione adeguata.

Cosa cambia concretamente per la tua azienda

Il livello applicabile: non dipende dalla dimensione

La distinzione non dipende dalla dimensione dell’azienda ma dal tipo di attività e dalla presenza di rischi specifici:

  • Livello 1: attività non soggette ai controlli VVF ex D.P.R. 151/2011 — piccoli uffici, studi professionali, esercizi commerciali senza materiali infiammabili.
  • Livello 2: attività soggette a controllo VVF — ristoranti con cucina a gas, falegnamerie, laboratori artigianali, officine meccaniche.
  • Livello 3: attività ad alto rischio — depositi di sostanze pericolose, grandi strutture, industrie chimiche. Per questo livello è previsto anche un accertamento di idoneità presso il Comando VVF provinciale.

Un errore ricorrente nelle PMI è classificare l’attività come livello 1 sulla base della dimensione aziendale, quando invece la presenza di un deposito di solventi o di attrezzature a gas combustibile la porta al livello 2. In quel caso, la formazione antincendio obbligatoria seguita dagli addetti sarebbe insufficiente rispetto all’attività effettivamente svolta.

La cadenza: cinque anni, non tre

Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 — oggi abrogato — prevedeva una cadenza di aggiornamento triennale per tutti i livelli di rischio. Il nuovo decreto porta invece la periodicità a cinque anni e la fissa esplicitamente nel testo normativo, rendendo il corso antincendio quinquennale la regola generale, a prescindere dal tipo di attività.

Le disposizioni transitorie: nessuna deroga residua

L’art. 7 del D.M. 02/09/2021 concedeva una finestra di 12 mesi per l’adeguamento: chi alla data di entrata in vigore (4 ottobre 2022) aveva già superato cinque anni dall’ultima formazione doveva adeguarsi entro il 4 ottobre 2023. Da allora non esistono deroghe residue, né proroghe applicabili. Chi non si è adeguato è fuori regola.

Il rischio di una doppia irregolarità

La mancata formazione può tradursi in due contestazioni distinte. Il D.Lgs. 81/2008 separa l’obbligo di designare formalmente gli addetti antincendio (art. 18 c. 1 lett. b) dall’obbligo di formarli adeguatamente. Un ispettore può pertanto contestare entrambe le violazioni in modo indipendente — anche in assenza di incidenti.

In caso di incendio con addetti non aggiornati, la responsabilità penale del datore di lavoro si aggrava ulteriormente: non aver predisposto un servizio antincendio effettivamente operativo è una violazione autonoma. Le sanzioni per omessa formazione previste dall’art. 55 c. 5 lett. c del D.Lgs. 81/2008 prevedono arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro — raddoppiate oltre i cinque lavoratori coinvolti e triplicate oltre i dieci.

Come adeguarsi: i passi operativi

  1. Recupera il fascicolo formativo di ogni addetto designato al servizio antincendio: gli attestati dei corsi antincendio, sia quelli iniziali sia quelli dei precedenti aggiornamenti.
  2. Annota la data di ogni corso e calcola la scadenza: data ultimo corso + 5 anni = termine entro cui va completato il prossimo aggiornamento antincendio. Se la data è già superata, il ritardo è in corso.
  3. Verifica il livello corretto dell’attività (1, 2 o 3) confrontando le caratteristiche aziendali con il D.P.R. 151/2011. In caso di dubbio, coinvolgi il RSPP per la classificazione definitiva.
  4. Controlla le designazioni formali: ogni addetto deve essere designato con documento scritto. Se un addetto ha lasciato l’azienda o cambiato mansione, aggiorna la designazione per evitare di restare scoperti.
  5. Prenota il corso di aggiornamento se la scadenza è già superata o cade entro sei mesi. Nella quasi totalità dei casi non serve rifare il corso completo — è sufficiente il corso di aggiornamento corrispondente al livello (1-AGG, 2-AGG o 3-AGG).
  6. Verifica che il corso preveda le esercitazioni pratiche in presenza: un aggiornamento completamente online non è valido per questo obbligo normativo.
  7. Archivia i nuovi attestati nel fascicolo sicurezza e segna la nuova scadenza a calendario — in modo che nessuno debba rincorrere le date la prossima volta.

In pratica, tenere traccia di queste scadenze è più semplice con una colonna dedicata nel registro formativo aziendale: una riga per addetto, la data dell’ultimo corso, la scadenza calcolata. Tre minuti di aggiornamento ogni volta che si completa un corso possono evitare una prescrizione in sede ispettiva.

Studio-IT affianca le PMI nella gestione del servizio di prevenzione e protezione — dalla verifica delle scadenze formative alla pianificazione della formazione antincendio obbligatoria. Contattaci per un primo confronto senza impegno e verificare insieme lo stato della tua azienda.

Domande frequenti

L’attestato del vecchio corso «rischio basso» è ancora valido?

Dipende dalla data, non dal sistema di riferimento. Il quinquennio decorre dalla data del corso, indipendentemente dal fatto che fosse rilasciato secondo il D.M. 1998 o il D.M. 2021. Se il corso è del 2016 o prima, l’aggiornamento era già dovuto alla data di entrata in vigore del decreto (ottobre 2022) e andava completato entro ottobre 2023. Se invece è del 2019, la scadenza quinquennale cadeva nel 2024. Verificare la data sull’attestato è pertanto il primo passo concreto.

Devo rifare il corso completo o basta l’aggiornamento?

In quasi tutti i casi basta il corso di aggiornamento — 2 o 5 o 8 ore a seconda del livello. Il corso completo è necessario solo se l’addetto non è mai stato formato oppure se passa a un livello superiore senza aver frequentato il corso base corrispondente. Tuttavia, prenotare il corso completo quando basterebbe l’aggiornamento è un errore frequente: non crea problemi normativi, ma comporta costi e tempi inutili.

La parte pratica si può fare online?

No. Le esercitazioni pratiche devono svolgersi esclusivamente in presenza, per tutti i livelli incluso il livello 1. Al contrario di quanto previsto per la parte teorica — che nei livelli 2 e 3 può svolgersi parzialmente a distanza — le ore di pratica non ammettono deroghe. Un aggiornamento antincendio svolto completamente online non è valido per questo obbligo.

Se la situazione della tua azienda assomiglia a uno di questi casi, scrivici: un primo confronto per verificare scadenze e livelli non impegna a nulla.

Iscriviti alla newsletter sulla sicurezza sul lavoro

Ricevi via email novità normative, scadenze formative e materiali gratuiti per chi gestisce la sicurezza in azienda. Nessuno spam: puoi cancellarti in un clic.

Torna in alto