Teli di nylon posizionati sopra un’apertura del ponteggio. Non è sabotaggio: la ditta di verniciatura li ha messi per proteggere le superfici appena trattate. Per i suoi operai, quel telo è parte del lavoro. Per il saldatore della ditta accanto, che cammina su quello stesso piano di calpestio, è una trappola invisibile. Il preposto della ditta di verniciatura sa cosa c’è sotto — o avrebbe dovuto saperlo. Non dice niente a nessuno. Il saldatore cade.
La Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha confermato la condanna di quel preposto. E nel farlo ha fissato un principio destinato a cambiare il modo in cui ogni preposto — in qualunque cantiere con più imprese — deve ragionare sul proprio ruolo: la posizione di garanzia non si ferma ai propri dipendenti diretti. Se il pericolo lo ha creato la tua impresa, la tua responsabilità di segnalarlo riguarda tutti i lavoratori che possono subirne le conseguenze, indipendentemente da quale azienda li paga.
Non è una storia insolita. Le cadute dall’alto o in profondità rappresentano il 58,3% di tutti gli incidenti mortali nel settore costruzioni, secondo l’INAIL Infor.MO Rapporto 2025. Il settore ha perso 148 lavoratori nel solo 2025, il dato più alto tra tutti i comparti (INAIL Relazione Annuale 2025). In questo contesto, il preposto è la prima linea operativa di difesa — e, come dimostra la sentenza 7096/2026, la prima linea di responsabilità penale.
Cosa prevede la normativa
La condanna si fonda su norme in vigore da anni. Il quadro di riferimento è l’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, significativamente rafforzato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, conversione del D.L. 146/2021. Tre disposizioni sono al centro della sentenza e degli obblighi correnti.
Art. 19 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008: il preposto segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo rilevata durante il lavoro, incluse le deficienze di mezzi e attrezzature. È la norma direttamente violata nel caso del cantiere navale: il pericolo era identificabile, la segnalazione era obbligatoria, non c’è stata.
Art. 19 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/2008, introdotta dalla L. 215/2021: quando la condizione di pericolo non è rimediabile nell’immediato, il preposto interrompe temporaneamente l’attività e segnala ai superiori. La segnalazione è sempre obbligatoria («comunque», recita il testo); l’interruzione è obbligatoria quando necessaria. Non è una facoltà né un’iniziativa discrezionale: è un obbligo codificato con cui la L. 215/2021 ha trasformato il preposto da figura di sorveglianza formale a garante operativo con potere-dovere di fermo reale.
Sul piano della formazione, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025, G.U. 24 maggio 2025), che ha abrogato il vecchio ASR 2011, stabilisce: 12 ore di formazione iniziale articolate in quattro moduli (normativo, organizzativo, valutazione dei rischi, comunicazione e informazione) più 6 ore di aggiornamento obbligatorio ogni due anni. Modalità ammesse: esclusivamente in presenza fisica o videoconferenza sincrona — la formazione in e-learning asincrono non è più valida per i preposti.
È su questo impianto normativo che la Cassazione ha costruito la condanna del 23 febbraio 2026.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
La sentenza 7096/2026 non ha cambiato la legge: ha chiarito come la legge esistente si applica ogni volta che su uno stesso cantiere lavorano più imprese. Quattro aree richiedono una verifica immediata.
Il criterio che ridisegna la responsabilità: la fonte del pericolo, non il contratto
Prima della sentenza 7096/2026, la logica implicita in molte aziende era: il preposto vigila sui propri operai, gli altri lavoratori non sono affari suoi. La Cassazione ha smontato questa impostazione con un argomento semplice e preciso: il criterio determinante non è il contratto di lavoro della vittima, ma l’origine del pericolo. Se la tua impresa ha creato una condizione pericolosa — anche in buona fede, anche per ragioni operative del tutto legittime — il tuo preposto aveva l’obbligo di segnalarla a chiunque potesse essere colpito.
In un cantiere con più appaltatori, questo significa che ogni preposto deve ragionare sullo spazio condiviso, non solo sul perimetro formale della propria squadra. Le misure operative della propria ditta che interferiscono con le attività altrui — siano teli, attrezzature, modifiche alle vie di transito, polveri, fumi — ricadono nell’obbligo di segnalazione. Un preposto che entra in cantiere senza aver mai visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 è già inadempiente prima che accada qualcosa.
La lett. f-bis(): fermare i lavori è un obbligo, non un’iniziativa coraggiosa
Uno dei problemi strutturali più diffusi nelle PMI si manifesta così: il preposto viene nominato, firma la nomina, ha l’obbligo scritto di interrompere i lavori in caso di pericolo — ma nella realtà operativa dell’azienda, qualunque fermo deve essere approvato telefonicamente dal titolare. Il risultato è un preposto che si trova in una posizione paradossale: obbligato per legge ad agire, di fatto impossibilitato a farlo senza autorizzazione.
La L. 215/2021 non lascia spazio a questa interpretazione: il potere-dovere di interruzione temporanea è personale e diretto. Se la struttura aziendale comprime questo potere — esplicitamente o per cultura interna — l’inadempienza non scompare: si accumula in silenzio. L’ispezione che segue a un infortunio analizza la prassi reale, non il testo della nomina. E la discrepanza tra i due è un’aggravante, non un’attenuante.
Il preposto di fatto: il rischio che le PMI non vedono
L’articolo 299 D.Lgs. 81/2008 stabilisce il principio di effettività: chiunque eserciti concretamente funzioni di vigilanza e coordinamento su altri lavoratori risponde come preposto, anche senza nomina scritta. Il caposquadra che ogni mattina assegna le mansioni, il responsabile di turno che interviene quando c’è un problema tecnico, il capoufficio che coordina quattro colleghi: in tutti questi casi, senza una nomina formale, l’azienda ha un preposto di fatto penalmente esposto ma privo della formazione che la legge prescrive.
In caso di infortunio, la procura non cerca il foglio con la firma: cerca chi esercitava concretamente il coordinamento sul luogo e al momento del fatto. La mancata nomina in questo scenario non è una protezione — è una seconda violazione che si aggiunge alla prima, con doppia esposizione: penale per il soggetto che coordinava, amministrativa per il datore di lavoro che non lo aveva identificato e formato.
Le segnalazioni verbali non esistono in tribunale
È uno dei punti che emerge con più chiarezza dalla motivazione della sentenza: la segnalazione verbale non documentata non tutela nessuno. In dibattimento, «l’avevo detto al responsabile» richiede prove. Un registro delle segnalazioni — anche elementare e cartaceo — con data, descrizione della condizione, misura adottata e firme del preposto e del destinatario è la differenza tra una posizione difendibile e una indefendibile. La Cass. 7096/2026 ha valorizzato proprio l’assenza di qualsiasi traccia della segnalazione come prova dell’omissione.
Come adeguarsi: i passi operativi
Sette verifiche concrete, dalla più urgente alla più spesso trascurata.
- Verifica le nomine esistenti. Ogni preposto deve avere una nomina scritta che attribuisca esplicitamente il potere-dovere di interrompere temporaneamente le lavorazioni ai sensi dell’art. 19 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/2008. Una nomina generica al «controllo della sicurezza» non è sufficiente.
- Censisci i preposti di fatto. Identifica tutti i soggetti che nella pratica coordinano altri lavoratori — capisquadra, responsabili di turno, capiofficina. Valuta se procedere alla nomina formale con relativa formazione: l’assenza di nomina non li esclude dalla responsabilità penale, ex art. 299 D.Lgs. 81/2008.
- Controlla le scadenze formative. L’aggiornamento biennale da 6 ore è obbligatorio per tutti i preposti. Chi non ha effettuato aggiornamenti dopo ottobre 2021 (entrata in vigore L. 215/2021) ha già accumulato quattro anni di inadempienza. Per i nuovi preposti nominati dopo il 24 maggio 2025: formazione iniziale di 12 ore — non 8 — in presenza o videoconferenza sincrona; gli attestati e-learning non sono validi.
- Verifica che il fermo lavori sia realmente praticabile. Confronta il testo della nomina con la prassi aziendale: il preposto può davvero sospendere un’attività pericolosa senza dover attendere l’autorizzazione del datore di lavoro? Se la risposta è no, l’art. 19 lett. f-bis) è formalmente presente e sostanzialmente disapplicato — con le responsabilità che ne conseguono.
- Nei cantieri multi-impresa: consegna il DUVRI al preposto prima dell’inizio dei lavori. Il preposto deve ricevere copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26 D.Lgs. 81/2008) e deve comprendere quali misure di coordinamento lo riguardano. Non basta che il DUVRI esista: deve essere conosciuto da chi opera sul campo.
- Istituisci un registro delle segnalazioni. Ogni comunicazione del preposto su condizioni di pericolo — verso il datore di lavoro, il dirigente o il coordinatore — va documentata con data, descrizione, misura adottata e firma. Il registro può essere cartaceo o digitale; deve essere consultabile in caso di ispezione o contenzioso.
- Pianifica le scadenze nel calendario aziendale. Inserisci un promemoria a sei mesi dalla scadenza biennale di ogni preposto. L’inadempienza formativa accertata durante un’ispezione successiva a un infortunio aggrava automaticamente la posizione sia del preposto sia del datore di lavoro.
Domande frequenti
Le domande che tornano più spesso dopo la sentenza 7096/2026.
Il preposto della mia ditta può essere condannato per un infortunio a un lavoratore di un’altra impresa?
Sì, se il pericolo è stato generato dall’attività della sua ditta. La Cass. Pen. Sez. III n. 7096 del 23 febbraio 2026 ha stabilito esplicitamente che la posizione di garanzia del preposto si estende a tutti i lavoratori esposti ai rischi creati dalla propria impresa. Il contratto di lavoro della vittima non è il criterio rilevante: conta la fonte del pericolo.
Il preposto deve fermare i lavori o basta segnalare al datore?
Entrambe le cose, a seconda della gravità. L’art. 19 lett. f) D.Lgs. 81/2008 impone la segnalazione in ogni caso — sempre, comunque. L’art. 19 lett. f-bis) (introdotto dalla L. 215/2021) impone l’interruzione temporanea quando la condizione di pericolo non è eliminabile nell’immediato. Se la situazione lo richiede e il preposto non ferma, ne risponde penalmente: non si tratta di una scelta discrezionale.
In azienda non abbiamo nominato nessun preposto: siamo al riparo?
No. L’art. 299 D.Lgs. 81/2008 (principio di effettività) attribuisce la qualifica di preposto a chi esercita concretamente funzioni di vigilanza e coordinamento, indipendentemente dalla nomina scritta. In caso di infortunio, la procura individua chi di fatto coordinava: quel soggetto risponde come preposto, il datore di lavoro risponde per non averlo nominato e formato. L’assenza di nomina è un’aggravante, non una difesa.
Quante ore di formazione servono per un nuovo preposto nominato nel 2026?
12 ore di formazione iniziale — non 8, come prevedeva il vecchio Accordo Stato-Regioni 2011 ora abrogato. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, ha aumentato il monte ore e imposto l’aggiornamento di 6 ore ogni due anni. La formazione in e-learning non è ammessa: è richiesta la presenza fisica o la videoconferenza sincrona.
La sentenza 7096/2026 non ha inventato nuovi obblighi: ha applicato quelli vigenti a una situazione concreta e ha reso visibile il costo dell’inerzia. Se nella tua azienda ci sono cantieri in appalto, figure di coordinamento non formalizzate o aggiornamenti formativi mai calendarizzati, il rischio è già presente — e documentabile al primo controllo.
Fare il punto prima che arrivi l’ispezione è la scelta più razionale. Studio-IT affianca le imprese nella verifica e nell’aggiornamento del sistema preposti: revisione delle nomine, erogazione della formazione conforme all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, redazione del DUVRI e valutazione dei rischi interferenziali nei cantieri multi-impresa. Contattaci per qualunque dubbio: è più utile farlo prima di un’ispezione che dopo.
