Formazione neoassunti: prima di lavorare, non dopo

Un operaio viene assunto il lunedì. Il martedì è già al tornio, affiancato da un collega esperto. Il datore mostra la prova dell’affiancamento: «Lo stavamo seguendo, non era lasciato solo.» Il tribunale di primo grado lo assolve. La Cassazione annulla. La ragione è semplice: la formazione neoassunti non era stata erogata, e l’affiancamento a un collega non è un corso sicurezza. È la sentenza n. 22843 del 17 giugno 2025, Sezione IV penale — e chiarisce in modo definitivo dove stanno i confini della responsabilità datoriale.

Se nella tua azienda lavora qualcuno assunto di recente senza aver completato la formazione sulla sicurezza, quello che segue ti riguarda direttamente.

Cosa prevede la normativa sulla formazione neoassunti

Il riferimento fondamentale è l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008: la formazione deve avvenire «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro». Non entro un termine successivo: all’atto dell’assunzione, prima che il lavoratore sia esposto ai rischi della mansione. Il testo è consultabile su Normattiva.

In concreto, ogni lavoratore neoassunto deve completare due moduli prima di iniziare a lavorare:

  • Formazione generale: 4 ore, identica per tutti i settori;
  • Formazione specifica: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto — in base alla mansione e al DVR aziendale.

Entrambi i moduli devono essere completati prima dell’adibizione. Non basta erogare solo il modulo generale e rimandare quello specifico: anche questa è una violazione documentata e sanzionabile allo stesso modo.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24 maggio 2025) ha inoltre introdotto la verifica finale obbligatoria per tutti i corsi, sia iniziali che di aggiornamento. Un corso erogato correttamente per ore e contenuti, ma privo di verifica finale, non è valido ai fini di legge. Dal 24 maggio 2026 — data già trascorsa — tutte le disposizioni dell’accordo, compresi contenuti, modalità di erogazione e qualifica dei docenti, sono pienamente operative.

I 60 giorni non esistono più: cosa cambia concretamente

Il mito della clausola transitoria

Per anni molte PMI hanno gestito la formazione dei neoassunti con un margine di tolleranza implicito: «entro 60 giorni dall’assunzione, se non è possibile prima.» Quella clausola era contenuta nell’ASR 21/12/2011 (Rep. 221/CSR). L’ASR del 17 aprile 2025 ha abrogato integralmente quell’accordo — e con lui quella clausola. Dal 24 maggio 2025, quindi, il termine differito non esiste più per nessun settore. Una deroga per i pubblici esercizi e le imprese turistico-ricettive — introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (conv. L. 29 dicembre 2025, n. 198) — consente di completare la formazione entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Chiunque argomenti ancora «i 60 giorni» fa riferimento a una norma abrogata. Non è un’interpretazione: è la conseguenza letterale delle Disposizioni finali dell’ASR 2025.

L’affiancamento non sostituisce la formazione: la parola della Cassazione

Un equivoco non meno diffuso nelle PMI è considerare l’affiancamento a un collega esperto equivalente a una formazione documentata. Tuttavia, la Cassazione Penale, Sez. IV, n. 22843 del 17 giugno 2025 ha chiuso questo dibattito in modo inequivocabile.

Il caso: un operaio assunto il 25 febbraio 2018, adibito a una troncatrice con sega, affiancato da un collega esperto ma senza formazione formale erogata. Amputazione della mano sinistra. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva assolto il datore di lavoro: il lavoratore aveva agito autonomamente, interrompendo — secondo il giudice — il nesso causale. La Cassazione, tuttavia, ha annullato con rinvio, giudicando le motivazioni «illogiche e contraddittorie».

Il principio enunciato è preciso: la mancata formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 genera responsabilità datoriale indipendentemente dal comportamento del lavoratore, purché quel comportamento resti «all’interno dell’area di rischio» che il datore avrebbe dovuto prevedere e coprire. In altre parole: usare la macchina era prevedibile. Il lavoratore non era stato formato a riconoscere il pericolo. Di conseguenza, l’affiancamento non cambia nulla di questo.

Allo stesso modo, la Cass. Pen. n. 15697 del 22 aprile 2025 ha confermato la condanna di un datore per mancata formazione su movimentazione manuale dei carichi. In quel caso, la negligenza del dipendente non aveva attenuato la responsabilità datoriale, perché quella negligenza era causata dalla carenza formativa stessa. Per questo, quando il lavoratore fa la cosa sbagliata perché nessuno gli ha insegnato quella giusta, la responsabilità non si sposta.

Le sanzioni: quanto pesa la mancata formazione neoassunti

L’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevede, per la violazione degli obblighi di formazione ex art. 37, commi 1, 7, 9 e 10:

  • Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 € (valori aggiornati 2025-2026 con coefficiente ISTAT);
  • Importi raddoppiati se i lavoratori non formati sono più di 5;
  • Importi triplicati se i lavoratori non formati sono più di 10.

A queste si aggiunge la sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I, D.Lgs. 81/2008), disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul campo. Per revocarla, il contributo aggiuntivo è di 300 € per ciascun lavoratore non formato. Per un’azienda manifatturiera con 11 dipendenti non formati, l’esposizione massima supera i 25.000 € — e questo prima ancora di considerare le conseguenze penali in caso di infortunio.

Perché, in presenza di infortunio nella finestra senza formazione, scatta la responsabilità ex art. 590 c.p. (lesioni colpose) o art. 589 c.p. (omicidio colposo), con l’aggravante antinfortunistica. La posizione processuale del datore, in quel caso, è quasi indifendibile — come confermano entrambe le sentenze della Cassazione citate sopra.

Come adeguarsi: i passi operativi

Prima di strutturare il piano di formazione neoassunti, è necessario conoscere il livello di rischio della mansione specifica — basso, medio o alto — consultando il DVR aziendale. Da lì si ricavano le ore di formazione specifica dovute. In pratica, i passaggi da attivare prima che il lavoratore varchi la soglia dell’azienda sono questi:

  1. Prima dell’assunzione: pianifica il corso — ente accreditato, data, modalità di erogazione compatibile con l’ASR 2025 (no e-learning asincrono per rischio medio/alto).
  2. Prima del primo giorno di lavoro: eroga entrambi i moduli. Formazione generale (4 ore) e formazione specifica (4/8/12 ore secondo il rischio). L’uno non copre l’altro.
  3. Verifica finale obbligatoria: assicurati che il corso includa la verifica dell’apprendimento con relativo verbale. Senza questo passaggio, il corso non è valido ai sensi dell’ASR 2025.
  4. Documentazione completa: conserva registro presenze firmato, programma del corso, nominativo e qualifica del docente, verbale della verifica finale, attestato rilasciato. Tutto, per almeno 10 anni.
  5. Attestati precedenti: se il lavoratore ha già una formazione fatta altrove, verifica validità e livello di rischio coperto. Documenta la verifica nel fascicolo aziendale — una dichiarazione verbale del lavoratore non protegge il datore.
  6. Cambio mansione: anche temporaneo — eroga la nuova formazione specifica prima dell’adibizione alla nuova attività. La formazione è vincolata alla mansione, non alla persona in assoluto.
  7. Aggiornamento quinquennale: segna le scadenze di tutti i lavoratori. Un attestato scaduto espone il datore esattamente come la mancata formazione iniziale.

Mancata formazione responsabilità datore: come ti affianca Studio-IT

Se stai gestendo l’onboarding di nuovi lavoratori senza un piano formativo strutturato, il rischio non si limita a una sanzione amministrativa: è l’esposizione penale personale in caso di infortunio. Studio-IT ti affianca nella costruzione del piano di formazione neoassunti conforme all’ASR 2025, nella verifica degli attestati già in possesso dei lavoratori e nella documentazione necessaria per reggere un’ispezione INL o un procedimento. Contattaci per una prima valutazione gratuita.

Domande frequenti

Il neoassunto può iniziare a lavorare mentre aspettiamo di organizzare il corso?

No. Dal 24 maggio 2025, la formazione deve precedere l’adibizione alla mansione senza eccezioni, salvo la specifica deroga per turismo e pubblici esercizi a rischio basso (30 giorni, non 60). In tutti gli altri settori, ogni giorno lavorato senza formazione è una violazione penalmente rilevante — anche se il lavoratore è affiancato a qualcuno.

Il corso sicurezza prima di lavorare deve coprire le attrezzature specifiche?

Sì. Il modulo specifico deve essere calibrato sulla mansione concreta e sulle attrezzature effettivamente utilizzate. Inoltre, se il lavoratore usa macchine che richiedono abilitazione specifica (carrelli elevatori, PLE, gru), è necessario un percorso aggiuntivo prima dell’utilizzo. Il modulo generale da solo — pur obbligatorio — non copre i rischi specifici della mansione.

Cosa devo conservare per dimostrare di aver rispettato l’obbligo?

Cinque documenti, tutti obbligatori: registro presenze con firme, programma del corso, nominativo del docente qualificato, verbale della verifica finale con esito, attestato rilasciato. La conservazione minima è di 10 anni. In caso di ispezione INL o procedimento penale, la mancanza anche di uno solo rende il corso non valido — indipendentemente dalle ore effettivamente erogate.

La formazione fatta con un’altra azienda vale anche da noi?

Dipende. Se l’attestato è valido (non scaduto) e copre un livello di rischio uguale o superiore alla mansione attuale, può essere riconosciuto. Tuttavia, il datore deve verificarlo e documentare la verifica nel fascicolo aziendale. Se la nuova mansione implica rischi specifici non coperti dall’attestato precedente, la formazione aggiuntiva è comunque dovuta prima dell’adibizione.

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