Coordinatore sicurezza cantiere: obbligatorio con due imprese

Nel 2024 il settore costruzioni ha registrato 210 morti sul lavoro in Italia — il comparto più pericoloso, con il 23,3% di tutte le vittime (INAIL, Dati INAIL n. 11/2024). Eppure ogni anno migliaia di cantieri procedono senza un coordinatore sicurezza cantiere, non per malafede ma per una convinzione sbagliata: che l’obbligo scatti solo oltre una certa dimensione dei lavori. Non è così. Il criterio che fa scattare la nomina non ha nulla a che vedere con i metri quadri, l’importo o la durata dei lavori.

Il criterio è uno solo: quante imprese esecutrici distinte operano nel cantiere, anche se non si incrociano mai fisicamente nello stesso momento.

Il coordinatore sicurezza cantiere: quando scatta davvero l’obbligo

Il riferimento è l’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza. Il testo è inequivocabile: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente deve designare sia il Coordinatore per la Progettazione (CSP) sia il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).

In pratica, questo vuol dire che non conta affatto se le due imprese si incrociano fisicamente in cantiere. Una ristrutturazione in cui un’impresa edile fa la muratura in settembre e un’impresa impiantistica installa il nuovo impianto elettrico in ottobre — senza mai condividere un metro quadro di cantiere — richiede entrambe le figure. Di conseguenza, il criterio «cantiere piccolo» non esiste nella legge: esiste solo il numero di imprese esecutrici previste.

Altrettanto chiaro è il comma 5 dello stesso articolo: se i lavori iniziano con una sola impresa e durante l’esecuzione ne subentra una seconda, l’obbligo nasce in quel momento. In altre parole, un cantiere già avviato non esime dall’obbligo di nominare immediatamente il coordinatore.

L’unica eccezione dimensionale prevista dalla legge

L’art. 90 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 prevede un’eccezione, ma è molto più limitata di quanto si creda. Per lavori privati, non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000€, non è richiesta la nomina del CSP: le sue funzioni vengono svolte direttamente dal CSE. In ogni caso, il CSE resta sempre obbligatorio se operano più imprese, indipendentemente dall’importo dei lavori.

Per ricadere nell’eccezione devono ricorrere tutte e tre le condizioni contemporaneamente: lavori privati, assenza di permesso di costruire, importo sotto 100.000€. Anche una sola condizione mancante fa rientrare nel regime ordinario, con obbligo di nomina di entrambi i coordinatori. Inoltre, anche in presenza dell’eccezione, il CSE resta obbligatorio se ci sono più imprese esecutrici: la deroga riguarda solo la figura del CSP.

Tre scenari pratici: due imprese in cantiere e l’obbligo che arriva per sorpresa

Questi casi si ripetono ogni anno, spesso tra committenti privati e piccole imprese che si trovano in violazione senza saperlo.

Scenario 1 — Ristrutturazione appartamento (80.000€, nessun permesso di costruire). Impresa edile per la muratura, impresa impiantistica per il nuovo impianto elettrico. Le due ditte lavorano in fasi successive e non si incontrano mai. Nonostante l’importo basso, sono due imprese esecutrici: la nomina del CSE è comunque obbligatoria — il CSE svolge anche le funzioni del CSP poiché l’importo è sotto la soglia dei 100.000€. Senza nomina: reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 157 D.Lgs. 81/2008.

Scenario 2 — Rifacimento facciata condominiale. Il condominio affida i lavori a un’impresa edile, che subappalta la posa del ponteggio a una ditta specializzata. Il subappalto fa nascere la seconda impresa esecutrice. Di conseguenza, CSP e CSE diventano obbligatori, con Piano di Sicurezza e Coordinamento da redigere prima dell’apertura del cantiere.

Scenario 3 — Seconda impresa subentrante a lavori già avviati. Un titolare affida la tinteggiatura della propria officina a un’impresa. A metà lavori decide di far installare anche un nuovo impianto da una seconda ditta. L’obbligo del CSE nasce in quel preciso momento (art. 90 c. 5 D.Lgs. 81/2008): di conseguenza, ogni giorno successivo senza nomina configura la violazione della norma.

Responsabilità penale del committente: art. 157 D.Lgs. 81/2008 e la Cassazione 2025

La mancata nomina del coordinatore sicurezza cantiere non è una violazione amministrativa. In particolare, l’art. 157 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 prevede, per il committente o responsabile dei lavori che omette la designazione del CSP o del CSE, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. È un reato contravvenzionale.

La conseguenza più grave emerge però in caso di infortunio. Se un lavoratore subisce un infortunio in un cantiere senza coordinatore, alla violazione dell’art. 157 si aggiunge la possibile imputazione per lesioni personali colpose o omicidio colposo. La responsabilità penale del committente in questi casi è diretta, personale e non delegabile a terzi.

La Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 21277 del 6 giugno 2025 — il caso del crollo al PalaTrieste — ha confermato la condanna del committente per omessa nomina del CSE. Il principio fissato dalla Corte è netto: il coordinatore, se ci fosse stato, avrebbe dovuto sospendere i lavori ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008, perché il pericolo era grave e visibile. In assenza del CSE, quella responsabilità è rimasta interamente in capo al committente.

La checklist: quando nominare il coordinatore sicurezza cantiere

  1. Conta le imprese esecutrici distinte — includi tutte le ditte previste, anche in fasi separate nel tempo. I lavoratori autonomi senza dipendenti, in linea generale, non sono imprese esecutrici ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008; tuttavia, verifica la struttura contrattuale concreta prima di escluderli.
  2. Se le imprese sono più di una: nomina il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/2008).
  3. Nomina il CSE prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 c. 4) — non il giorno dell’apertura del cantiere. Verifica che il professionista abbia i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
  4. Per lavori privati senza permesso di costruire e importo sotto 100.000€: nomina solo il CSE, che svolgerà anche le funzioni del CSP, inclusa la redazione del PSC e del fascicolo del fabbricato.
  5. Se a cantiere avviato subentra una seconda impresa: nomina il CSE immediatamente — l’obbligo nasce in quel momento (art. 90 c. 5 D.Lgs. 81/2008).
  6. Conserva la documentazione minima: lettera di nomina firmata, copia del PSC, Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ogni impresa esecutrice.

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Domande frequenti

Il coordinatore serve anche se le due imprese non lavorano mai lo stesso giorno?

Sì. L’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 specifica esplicitamente «anche non contemporanea». In altre parole, la compresenza fisica simultanea non è il criterio: basta che più imprese esecutrici siano previste nel cantiere, in qualsiasi fase e successione temporale.

Il committente privato è soggetto alle stesse regole di un’impresa?

Sì. L’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 non distingue tra committente privato e imprenditore. Chi fa ristrutturare casa propria e affida i lavori a più imprese è committente a tutti gli effetti, con i medesimi obblighi di nomina e le medesime sanzioni in caso di omissione. Per questo motivo anche il privato che gestisce una ristrutturazione residenziale risponde penalmente in caso di infortunio occorso senza coordinatore.

La nomina del coordinatore elimina ogni responsabilità del committente?

No. Il committente conserva l’obbligo di verificare che il coordinatore adempia ai propri compiti (art. 93 c. 2 D.Lgs. 81/2008). Nominare il coordinatore riduce significativamente il rischio, tuttavia, non trasferisce integralmente la responsabilità: chi nomina non può semplicemente firmare la lettera di incarico e poi ignorare ciò che accade in cantiere.

I lavoratori autonomi contano come imprese ai fini dell’obbligo?

In linea generale no: un lavoratore autonomo privo di dipendenti non è un’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008. Di conseguenza, la presenza di un’impresa e di un autonomo non genera automaticamente l’obbligo di nomina. La distinzione va però verificata nel concreto: se un «autonomo» opera di fatto con propri dipendenti o in subappalto strutturato, la qualificazione cambia e l’obbligo può scattare ugualmente.

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