Nel 2024 le denunce di infortunio in Italia hanno superato 593.000 casi, con 1.202 lavoratori morti sul lavoro (INAIL, Relazione annuale 2024). Nonostante questi numeri, ogni anno migliaia di aziende concludono i cicli formativi convinte di essere in regola — e non lo sono. La causa più comune non è l’omissione del corso: è usare la formazione sicurezza online dove la legge non la ammette, oppure affidarsi a piattaforme che non rispettano i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. Il risultato, in entrambi i casi, è giuridicamente identico all’assenza totale di formazione: sanzione penale a carico del datore di lavoro.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025
L’Accordo Stato-Regioni formazione 2025 — Rep. atti 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 — ha ridisegnato il perimetro della formazione a distanza in materia di sicurezza sul lavoro. In altre parole, ha abolito il principio generico che guidava le aziende dal 2011: «la FAD è ammessa per le parti teoriche». Quel principio non esiste più.
L’accordo distingue tre modalità: presenza fisica, videoconferenza sincrona (VCS) ed e-learning asincrono. Per ciascuna figura — lavoratore, dirigente, preposto, datore di lavoro — stabilisce quale modalità è ammessa, percorso per percorso. Di conseguenza, sbagliare la modalità non abbassa la qualità del corso: lo annulla giuridicamente, con le stesse conseguenze dell’omissione totale.
Formazione sicurezza online: cosa è ammesso e cosa è vietato
La distinzione fondamentale non riguarda la dicotomia «teorico vs pratico»: riguarda la figura professionale e il percorso specifico. Prima di iscrivere qualsiasi dipendente a un corso online, è quindi necessario verificare esattamente di quale percorso si tratta e quale figura è coinvolta.
Ammesso in e-learning asincrono:
- Formazione generale dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008): 4 ore, integralmente in modalità online
- Formazione specifica lavoratori a rischio basso: 4 ore in e-learning
- Aggiornamento quinquennale dei lavoratori: 6 ore ogni 5 anni
- Aggiornamento quinquennale dei dirigenti: 6 ore ogni 5 anni
Vietato in e-learning asincrono:
- Preposti: l’e-learning preposti vietato non è solo una scelta dell’accordo — è scritto nell’art. 37 c. 7-ter del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla L. 215/2021. Non è quindi derogabile da accordi regionali. Né il corso base da 12 ore né l’aggiornamento biennale da 6 ore possono essere erogati in modalità asincrona.
- Attrezzature con abilitazione obbligatoria (art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/2008): nessuna FAD in nessuna forma — né asincrona né sincrona. Nemmeno la parte teorica può essere svolta online.
- Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: solo presenza fisica, senza deroghe.
- Tutti i moduli pratici di qualsiasi percorso: sempre in presenza, senza eccezioni.
- Formazione specifica dei lavoratori a rischio medio (8 ore) e alto (12 ore): l’e-learning non è ammesso, servono la presenza fisica o la VCS.
Per il rischio medio e alto l’accordo lascia una sola eccezione: eventuali progetti formativi individuati dalla propria Regione o Provincia autonoma. Senza uno di questi progetti, il corso di formazione specifica in e-learning non è valido. Per il rischio basso, invece, l’e-learning è ammesso direttamente dall’accordo.
Il caso del carrello elevatore: la distinzione in pratica
L’esempio più frequente nelle PMI aiuta a capire la logica. Un operatore addetto al carrello elevatore deve seguire due percorsi distinti. La formazione generale (4 ore ex art. 37) può essere svolta online: è ammessa. L’abilitazione al carrello (art. 73 c. 5), invece, deve essere svolta integralmente in presenza fisica — inclusa la parte teorica. Di conseguenza, un provider che propone «abilitazione carrello completamente online» sta erogando formazione priva di valore giuridico. In altre parole, la differenza non è di qualità o durata: è di validità assoluta.
Piattaforma LMS sicurezza: i requisiti che molte aziende ignorano
Un corso online non è valido per il solo fatto di svolgersi su una piattaforma digitale. Per questo, l’ASR 2025 fissa requisiti tecnici precisi per la piattaforma LMS sicurezza: la conformità non è implicita, va verificata prima dell’iscrizione e documentata in caso di ispezione.
La piattaforma deve garantire: tracciamento dei tempi di connessione, dei progressi e del completamento dei moduli con standard SCORM; identificazione univoca dell’utente; verifica finale dell’apprendimento strutturata; rilascio di attestato con tutti i dati minimi obbligatori; conservazione dell’intera documentazione per almeno 10 anni. Di conseguenza, basta che manchi anche uno solo di questi elementi perché il corso sia giuridicamente nullo.
Il soggetto formatore deve inoltre nominare quattro figure distinte: responsabile del progetto formativo, tutor di contenuto, tutor di processo e sviluppatore di piattaforma. Il tutoraggio deve essere reale e non solo dichiarato: in videoconferenza il tutor è presente per tutta la sessione, in e-learning deve rispondere alle richieste dei partecipanti in tempi utili allo svolgimento del corso. Molte piattaforme commerciali non lo garantiscono.
In pratica, una piattaforma generica senza SCORM, Google Classroom con video YouTube, o un Moodle non configurato correttamente non soddisfa i requisiti di piattaforma LMS sicurezza previsti dall’accordo. Il fornitore deve essere in grado di produrre una dichiarazione scritta di conformità ai requisiti tecnici dell’ASR 17 aprile 2025. Senza quella dichiarazione, la validità del corso non è dimostrabile davanti a un ispettore.
Come adeguarsi: i passi operativi
- Mappa le figure aziendali: lavoratori per livello di rischio, dirigenti, preposti. Identifica per ciascuna quale modalità è consentita dall’ASR 2025. Non affidarti allo stesso fornitore online per tutte le figure senza questa verifica.
- Verifica la piattaforma LMS attualmente in uso: chiedi al provider una dichiarazione scritta di conformità ai requisiti tecnici dell’ASR 17 aprile 2025. Nessuna dichiarazione equivale a nessuna garanzia di validità.
- Controlla lo stato dei preposti: chi ha completato il corso base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023 avrebbe dovuto aggiornarsi entro il 24 maggio 2026 — 6 ore in presenza o in VCS. Il transitorio è scaduto: chi non si è ancora adeguato è già fuori norma.
- Rivedi le abilitazioni attrezzature: se carrelli elevatori, gru o piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono stati abilitati anche solo parzialmente online, l’intero percorso va ripetuto integralmente in presenza.
- Controlla le sessioni VCS: massimo 30 partecipanti per sessione, accesso consentito solo da PC o tablet a uso esclusivo: lo smartphone è escluso dall’accordo per le condizioni ergonomiche non idonee e perché non garantisce un collegamento abbastanza stabile.
- Archivia la documentazione per 10 anni: log di accesso, risultati dei test, attestati con metadati completi (nome, data, durata, piattaforma, tutor). Verifica che il provider li conservi e li rilasci su richiesta dell’azienda.
Se non sei certo della conformità del piano formativo aziendale, una verifica preventiva ti evita di scoprirlo durante un’ispezione ASL o INL. Contattaci: analizziamo insieme la situazione, identifichiamo le esposizioni concrete e, dove necessario, organizziamo i corsi mancanti con le modalità corrette per ciascuna figura.
Domande frequenti
Un corso di formazione sicurezza online da provider accreditato è automaticamente valido?
No. L’accreditamento del provider non garantisce la conformità della piattaforma ai requisiti tecnici dell’ASR 2025. Occorre verificare separatamente: standard SCORM, tutoraggio effettivo, verifica finale strutturata, identificazione univoca dell’utente. Richiedi sempre una dichiarazione scritta di conformità prima di procedere — senza di essa non puoi dimostrare la validità in caso di controllo.
Qual è la sanzione per formazione erogata su piattaforma non conforme?
Identica alla sanzione per omissione totale: art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs. 81/2008, arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente. Non si tratta di un’irregolarità amministrativa: è un illecito penale. La piattaforma non conforme non produce formazione di qualità inferiore — produce formazione nulla.
La formazione specifica per rischio medio può essere fatta online?
In videoconferenza sincrona sì, in e-learning no: vale lo stesso per il rischio alto. L’unica eccezione sono eventuali progetti formativi individuati dalla propria Regione o Provincia autonoma. La verifica spetta al datore di lavoro, non al provider, che potrebbe vendere il corso in e-learning comunque: controlla prima di acquistare.
Un preposto può fare la formazione in videoconferenza sincrona?
Sì. La VCS è ammessa per i preposti sia per il corso base da 12 ore sia per l’aggiornamento biennale da 6 ore. Solo l’e-learning asincrono è vietato per legge. La VCS richiede in ogni caso: massimo 30 partecipanti, accesso esclusivamente da PC o tablet — no smartphone — e presenza attiva del docente per tutta la durata della sessione.
