Il responsabile dell’agenzia aveva garantito che il lavoratore era già formato. L’attestato era in archivio. Eppure, i lavoratori interinali erano arrivati il lunedì mattina — produzione avviata subito. Il giovedì c’era stato l’infortunio.
Questo non è uno scenario ipotetico. È la dinamica che la Cassazione Penale, Sez. 4, ha esaminato nella sentenza n. 5187 del 10 febbraio 2025: mano di una lavoratrice incastrata nei rulli di un macchinario, condanna del legale rappresentante dell’azienda utilizzatrice per lesioni personali colpose gravi. La causa: nessuna formazione specifica su quell’attrezzatura. L’attestato dell’agenzia non bastava — e non poteva bastare, per ragioni che la legge chiarisce in modo inequivocabile.
Cosa prevede la normativa per i lavoratori interinali
L’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce il principio cardine: nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’azienda utilizzatrice. Non è una norma interpretabile — è una scelta legislativa precisa, che equipara il somministrato al dipendente diretto ai fini della sicurezza sul lavoro.
In concreto, questo significa che la responsabilità non si sposta sull’agenzia anche se il contratto di somministrazione lo prevede. L’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 fissa un confine netto: il somministratore può formare il lavoratore sui rischi generali e sull’uso standard delle attrezzature — ma questa è l’unica parte trasferibile per clausola contrattuale. La formazione specifica sui rischi propri dell’azienda, invece, non è mai delegabile.
A questo si aggiunge il vincolo temporale dell’art. 37 c. 4 lett. a del D.Lgs. 81/2008: la formazione specifica deve avvenire «all’atto dell’utilizzazione» — cioè prima che il lavoratore inizi a svolgere la mansione. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR, in vigore dal 24 maggio 2025, pubblicato in GU n. 119) ha confermato e rafforzato questa regola, eliminando la vecchia finestra di 60 giorni che l’accordo previgente del 2011 consentiva.
Le ore obbligatorie per la formazione in somministrazione (ASR 2025)
Per tutti i lavoratori — inclusi i lavoratori interinali, senza eccezioni per la durata del contratto — l’accordo del 2025 prevede i seguenti percorsi:
- Formazione generale: 4 ore (a carico del somministratore, se non diversamente pattuito per iscritto)
- Formazione specifica rischio basso: 4 ore (sempre a carico dell’utilizzatrice)
- Formazione specifica rischio medio: 8 ore (sempre a carico dell’utilizzatrice)
- Formazione specifica rischio alto: 12 ore (sempre a carico dell’utilizzatrice)
- Aggiornamento quinquennale: minimo 6 ore
Nessuna riduzione è prevista per i contratti brevi, stagionali o part-time. Di conseguenza, un lavoratore interinale che inizia il lunedì in un’azienda a rischio medio deve aver completato 8 ore di formazione specifica prima di avvicinarsi a macchinari o svolgere operazioni a rischio.
La sentenza Cassazione 5187/2025: perché la marcatura CE non è una difesa
La Cassazione Penale Sez. 4, sentenza n. 5187/2025 riguarda un infortunio su un macchinario certificato CE. L’azienda utilizzatrice aveva sostenuto che la conformità CE del dispositivo escludeva la necessità di ulteriore formazione specifica. La Corte ha rigettato questa difesa: la marcatura CE riguarda il costruttore, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di formare il lavoratore su quella specifica attrezzatura.
La Corte ha inoltre chiarito un secondo punto: il comportamento della lavoratrice non escludeva la responsabilità dell’azienda, perché il rischio che aveva causato l’infortunio rientrava esattamente nell’area che la formazione avrebbe dovuto coprire. In altre parole, se la formazione è mancante, il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale — al contrario, ne è spesso la conseguenza diretta.
Il legale rappresentante è stato condannato a 40 giorni di reclusione (con sospensione condizionale) per lesioni personali colpose gravi ai sensi dell’art. 590 c. 3 del codice penale. Senza le attenuanti generiche concesse dalla Corte, la pena sarebbe stata sensibilmente più alta.
Responsabilità dell’utilizzatrice: la formazione in somministrazione che non puoi delegare
Il punto più frainteso nella pratica aziendale è la clausola «salva diversa previsione» dell’art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015. Molte aziende l’interpretano come bidirezionale: siccome per contratto si può spostare la formazione generale dall’agenzia all’utilizzatrice, si ritiene che funzioni anche il contrario — trasferire all’agenzia la formazione specifica. Non è così.
La clausola funziona in una sola direzione. L’utilizzatrice può farsi carico della formazione generale al posto dell’agenzia, ma non può scaricare sull’agenzia la formazione sui propri rischi specifici. Questo perché l’agenzia non conosce — e strutturalmente non può conoscere — i macchinari, le procedure interne e i rischi di ogni singola azienda cliente.
Per l’addestramento la questione non è nemmeno contrattuale, ma materiale. L’art. 37 c. 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che «l’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» e consiste nella prova pratica sull’attrezzatura, con obbligo di tracciamento in apposito registro. Il luogo di lavoro è quello dell’utilizzatrice e le attrezzature sono le sue: nessuna agenzia può eseguirlo al posto suo, quale che sia la clausola firmata.
Tuttavia, la nullità di una clausola contrattuale che tenti di farlo non protegge l’utilizzatrice: l’obbligo rimane in capo all’azienda, che lo ha comunque violato — e con esso la responsabilità penale.
Gli obblighi di formazione per i lavoratori interinali: schema di ripartizione
| Modulo formativo | Su chi grava l’obbligo | Cosa può fare il contratto |
|---|---|---|
| Formazione generale (4h) | Somministratore (agenzia), art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015 | Può prevedere che la eroghi l’utilizzatrice |
| Formazione specifica (4/8/12h per rischio) | Erogazione a carico dell’utilizzatrice: è lei che conosce i rischi del proprio sito e che risponde verso il somministrato degli stessi obblighi che ha verso i propri dipendenti | Può metterla per iscritto in capo all’utilizzatrice, non può liberarla dalla responsabilità |
| Addestramento su macchinari specifici | Utilizzatrice: l’art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08 impone che sia fatto «da persona esperta e sul luogo di lavoro», con prova pratica sull’attrezzatura | Nessuna clausola può spostarlo altrove: fuori dal sito non è materialmente eseguibile |
| Procedure interne e DPI specifici del sito | Utilizzatrice | Non trasferibile |
| Aggiornamento quinquennale (min. 6h) | Utilizzatrice | Non trasferibile |
Il testo della norma, per intero. L’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 81/2015 si compone di tre periodi, e vanno letti insieme: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti». Il primo periodo è quello che molti citano per dire «ci pensa l’agenzia»; il terzo è quello che l’ispettore e il giudice leggono dopo un infortunio.
Come adeguarsi: i passi operativi
- Inserisci nel contratto di somministrazione la ripartizione formativa. Prima di firmare, specifica per iscritto chi copre la formazione generale e chi la specifica. È il primo documento che l’ispettore chiede dopo un infortunio — e in assenza di indicazioni scritte, l’ambiguità è sempre interpretata a sfavore dell’utilizzatrice.
- Verifica l’attestato dell’agenzia prima che il lavoratore inizi. Controlla che copra la parte generale (4h) con firma del discente, firma del formatore e verifica di apprendimento. Senza questi elementi, il documento non ha valore ispettivo.
- Eroga la formazione specifica prima del primo giorno operativo. Non il giorno stesso, non alla fine della settimana. Il rischio basso richiede 4h, il medio 8h, l’alto 12h — pianifica di conseguenza, anche se il preavviso dell’agenzia è breve.
- Documenta tutto con registri firmati. Registro presenze, firma del formatore, data, durata, verifica di apprendimento. Un corso svolto senza documentazione equivale, ai fini ispettivi, a un corso non svolto.
- Ripeti la formazione a ogni cambio di mansione o attrezzatura. Se il somministrato viene spostato su un macchinario diverso da quello per cui è stato formato, serve una nuova sessione specifica — anche se il contratto di somministrazione è lo stesso e anche se il lavoratore ha anni di esperienza nel settore.
- Segna in agenda l’aggiornamento quinquennale. Per i lavoratori che rimangono in somministrazione oltre cinque anni o che vengono riutilizzati dopo una pausa, l’aggiornamento di minimo 6h è obbligatorio secondo l’ASR 59/CSR del 2025.
Studio-IT supporta le aziende del Triveneto nella gestione della formazione per i lavoratori interinali e in somministrazione: dalla redazione delle clausole contrattuali corrette, all’erogazione dei moduli formativi obbligatori, fino alla documentazione completa richiesta in caso di ispezione. Se vuoi un’analisi della tua posizione attuale, contattaci: il primo confronto è gratuito.
Domande frequenti
Se l’agenzia consegna l’attestato del lavoratore, siamo coperti?
Solo per la formazione generale (4h). La formazione specifica sui rischi della tua attività e sui tuoi macchinari è sempre a carico dell’azienda utilizzatrice — nessun attestato dell’agenzia la sostituisce (art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015). Di conseguenza, archiviare l’attestato dell’agenzia è necessario ma non sufficiente: serve anche la documentazione della formazione specifica erogata dall’azienda.
Quanto tempo ho per formare il lavoratore somministrato dopo che inizia?
Zero giorni. L’ASR 2025 ha eliminato la vecchia finestra di 60 giorni: la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Per i lavoratori in somministrazione, l’art. 37 c. 4 lett. a D.Lgs. 81/2008 lo dice espressamente: «all’atto dell’utilizzazione». Iniziare la mansione prima di aver completato la formazione specifica è già, di per sé, una violazione sanzionabile.
Il contratto di somministrazione può scaricare sull’agenzia tutta la responsabilità formativa?
No. La clausola dell’art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/2015 funziona in una sola direzione: l’utilizzatrice può assumere la formazione generale al posto dell’agenzia, ma non può trasferire all’agenzia la formazione specifica sui propri rischi. Una clausola che tenta di farlo è nulla per quella parte — e la responsabilità penale rimane comunque in capo all’azienda utilizzatrice, indipendentemente da quanto scritto nel contratto.
