Formazione sicurezza 2026: guida agli obblighi definitivi per le PMI

Un responsabile HR di un’azienda metalmeccanica veronese, giugno 2026. Tre operai da inserire in produzione il lunedì mattina. Il fornitore di formazione storico — accreditato in Lombardia, con cui l’azienda collabora da anni — garantisce i corsi online entro il mese. Martedì arriva l’ispezione INL: tre lavoratori senza formazione valida, sospensione immediata dell’attività, 900 € di sanzione per la riapertura. Non perché la formazione fosse stata ignorata, ma perché si sono accumulati tre errori distinti: la formazione andava completata prima dell’inizio delle mansioni, il fornitore non era accreditato in Veneto, e l’e-learning non era ammissibile per la parte specifica ad alto rischio.

Questo scenario non è un’ipotesi astratta. È la somma degli errori più frequenti che registriamo nelle PMI venete da quando, il 24 maggio 2026, si è chiuso il periodo transitorio dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il quadro normativo in vigore dal 24 maggio 2026

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24 maggio 2025) è oggi l’unico riferimento valido per la formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37, co. 2, D.Lgs. 81/2008. Gli Accordi del 21 dicembre 2011 (formazione dei lavoratori), del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro) e del 7 luglio 2016 (formazione RSPP/ASPP) sono abrogati e qualunque corso strutturato su quei vecchi standard non produce attestazioni valide ai fini di legge — nemmeno se erogato da un ente affidabile con una lunga storia operativa.

Due fonti interpretative completano il quadro normativo:

  • Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 (52 quesiti): elaborate dal gruppo interistituzionale Ministero del Lavoro–INAIL–INL–Regioni, con portata nazionale e valore uniforme su tutto il territorio.
  • Le FAQ Regione Veneto di luglio 2026: chiarimenti regionali su criticità interpretative emerse nella prima fase applicativa dell’ASR 2025, su questioni che le FAQ ministeriali non avevano ancora risolto. Sono esplicitamente provvisorie rispetto a futuri pronunciamenti nazionali, ma costituiscono il riferimento operativo più aggiornato per le imprese del Triveneto.

Cosa cambia concretamente per la tua azienda

Fine del termine dei 60 giorni. La prassi consolidata consentiva di formare i neo-assunti entro 60 giorni dall’inizio del lavoro — una tolleranza implicita degli accordi precedenti, mai scritta ma largamente applicata. L’ASR 2025 la elimina senza eccezioni: la formazione deve essere completata prima dell’inizio delle mansioni, al momento della costituzione del rapporto di lavoro (art. 37, co. 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008, confermato dalla FAQ ministeriale n. 9). Non il giorno dopo, non entro la prima settimana. Per chi gestisce assunzioni stagionali o sostituzioni rapide, questo cambiamento impone una pianificazione radicalmente anticipata: la formazione entra nel processo di selezione, prima ancora della firma del contratto.

L’accreditamento regionale non si trasferisce. Un fornitore formativo accreditato in Lombardia non può, automaticamente, erogare formazione valida in Veneto. L’accreditamento vale esclusivamente nella regione di rilascio — lo stabilisce l’ASR 2025 e lo confermano le FAQ ministeriali al quesito 1. Attenzione alla distinzione: gli attestati dei lavoratori restano validi su tutto il territorio nazionale, ma solo se emessi da un soggetto accreditato nella regione in cui la formazione è stata concretamente erogata. Un ente noto, con una piattaforma nazionale e migliaia di clienti, non è necessariamente abilitato a operare in Veneto. Le PMI con sedi in più regioni devono verificare l’accreditamento per ciascuna sede, indipendentemente.

Preposti: aggiornamento biennale e divieto di e-learning. La L. 215/2021 ha ridotto da cinque a due anni il ciclo di aggiornamento per i preposti. L’ASR 2025 esclude inoltre il FAD asincrono (e-learning) per questa figura, sia per il corso base di 12 ore che per l’aggiornamento biennale di 6 ore: ammette solo la presenza fisica in aula o la videoconferenza sincrona con connessione individuale su dispositivo dedicato. Chi ha fatto l’ultimo aggiornamento del preposto in e-learning, o su base quinquennale, si trova in una situazione di doppia violazione — modalità non conforme e scadenza superata — spesso non rilevata dall’azienda stessa fino al momento dell’ispezione.

Crediti formativi con decadenza decennale. I crediti formativi decadono se non sono stati eseguiti aggiornamenti periodici entro un massimo di 10 anni dalla data dell’ultima attestazione. Superato quel limite, il lavoratore deve ripetere l’intero percorso iniziale: non è sufficiente l’aggiornamento periodico (FAQ ministeriali, quesito 8). Nelle PMI con bassa rotazione del personale, i dipendenti assunti prima del 2015 che non hanno mai eseguito aggiornamenti vanno considerati privi di crediti validi. La mappatura di queste posizioni è urgente.

Nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro. È la novità più sottovalutata dell’ASR 2025: per la prima volta il datore di lavoro è soggetto a un obbligo formativo esplicito, distinto da quello dei lavoratori. Il corso è di 16 ore — più 6 ore per chi opera nei cantieri — con scadenza al 24 maggio 2027 e aggiornamento quinquennale da 6 ore. Non esisteva negli accordi 2011/2012. Molti titolari di PMI non ne sono ancora a conoscenza, e il termine del 2027, percepito come lontano, tende a essere rimandato fino a diventare critico.

I controlli ci sono e sono in aumento. Nel 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso 15.002 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale — il massimo storico, +34% rispetto al 2023 — con circa il 37% (5.601) riconducibile a gravi violazioni in materia di sicurezza (INL, Rapporto Annuale 2024). La mancata formazione rientra tra le violazioni gravi dell’Allegato I, D.Lgs. 81/2008, che legittimano la sospensione: non esiste soglia percentuale, il provvedimento può essere adottato anche per un singolo lavoratore privo di attestazione valida. In un’azienda di dieci persone, ne basta uno. Alla sospensione si aggiungono 300 € per ciascun lavoratore interessato come condizione per la riapertura, oltre alle sanzioni penali/amministrative a carico del datore di lavoro (art. 55, co. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €).

Come adeguarsi: i passi operativi

Il quadro è preciso e non lascia margini di interpretazione. Quello che segue è il piano d’azione minimo per verificare la conformità della propria azienda — o per costruirla.

  1. Mappa tutte le attestazioni. Per ogni dipendente: data della prima formazione, elenco degli aggiornamenti effettuati, data dell’ultima attestazione. Chi ha la prima formazione prima del 2015 e non ha mai eseguito aggiornamenti va trattato come privo di crediti validi e inserito nel piano di riqualificazione.
  2. Verifica la posizione dei preposti. L’aggiornamento biennale è obbligatorio — non quinquennale. Se l’ultimo aggiornamento risale a più di due anni fa, o è stato fatto in e-learning, non è valido e va ripetuto in presenza fisica o videoconferenza sincrona.
  3. Controlla l’accreditamento regionale del fornitore. Chiedi esplicitamente conferma scritta che il tuo ente formativo sia accreditato dalla Regione Veneto per erogare formazione nella tua sede. Non accettare risposte generiche sull’accreditamento nazionale o su altre regioni.
  4. Riscrivi la procedura di onboarding. La formazione sulla sicurezza deve essere completata prima della data di inizio lavoro del neo-assunto, non durante il primo mese. Inseriscila come passaggio obbligatorio nel processo di selezione, da pianificare prima della firma del contratto.
  5. Pianifica la formazione del datore di lavoro. 16 ore entro il 24 maggio 2027. Fissa la data adesso: nei periodi di picco tende a slittare fino a diventare urgente.
  6. Verifica le modalità dei corsi per rischio medio e alto. La parte specifica non può essere erogata completamente in e-learning: richiede presenza fisica o videoconferenza sincrona. Verifica esplicitamente con il tuo fornitore le modalità di erogazione di ogni singolo modulo.
  7. Richiedi copia del fascicolo corso. Il soggetto formatore è tenuto a conservare per 10 anni: progetto didattico, registro delle presenze (anche digitale), verbale della verifica finale con esito del test (minimo 30 domande per il corso base, soglia del 70% di risposte corrette). Richiedi una copia completa per i tuoi archivi aziendali: in caso di controllo, l’assenza di uno qualsiasi di questi elementi può rendere la formazione non riconoscibile come valida.

Domande frequenti

I corsi basati sugli accordi 2011/2012 sono ancora validi?

No. Gli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 sono abrogati. Dal 24 maggio 2026, i corsi strutturati su quei standard non producono attestazioni valide ai fini di legge, indipendentemente da chi li ha erogati. I lavoratori formati esclusivamente con quei percorsi devono essere riqualificati secondo l’ASR 17 aprile 2025.

Posso ancora usare l’e-learning per aggiornare i preposti?

No. L’ASR 2025 esclude il FAD asincrono (e-learning) per la figura del preposto, sia per il corso base (12 ore) che per l’aggiornamento biennale (6 ore). Le uniche modalità ammesse sono la presenza fisica in aula o la videoconferenza sincrona con connessione individuale su dispositivo dedicato. Un aggiornamento completato in e-learning dopo il 24 maggio 2026 non è riconoscibile come valido.

Le FAQ Veneto di luglio 2026 hanno lo stesso valore di quelle ministeriali?

No. Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 hanno portata nazionale e sono validate dal gruppo interistituzionale Ministero–INAIL–INL–Regioni. Le FAQ Veneto di luglio 2026 hanno valore regionale e sono dichiaratamente provvisorie: colmano lacune su questioni locali che le FAQ ministeriali non avevano ancora affrontato, ma in caso di contrasto prevalgono quelle nazionali. Per le imprese del Triveneto restano il riferimento operativo più aggiornato disponibile, con la consapevolezza che futuri pronunciamenti ministeriali potrebbero modificarle.

Un nuovo dipendente può iniziare a lavorare e seguire il corso entro la prima settimana?

No. La formazione deve essere completata prima dell’inizio effettivo delle mansioni. Mandare un lavoratore in produzione senza formazione valida — anche solo per un giorno, anche con il corso già prenotato per la settimana successiva — è una violazione immediata dell’art. 37, co. 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008. L’intenzione di formare non costituisce adempimento.

Un lavoratore che cambia azienda deve rifare la formazione specifica?

Dipende dai rischi. La formazione generale (4 ore) è un credito permanente e non va mai ripetuta. La formazione specifica, invece, va verificata caso per caso: se i rischi del posto di lavoro precedente coincidono con quelli del nuovo, il credito è riconoscibile così com’è; se divergono, va integrata o rifatta. L’attestato del lavoratore va sempre confrontato con i rischi effettivi della nuova mansione, non accettato automaticamente come “già formato” (FAQ Regione Veneto, 21 luglio 2026).

Studio-IT eroga corsi conformi all’ASR 17 aprile 2025 (Rep. n. 59/CSR), come sede Territoriale A.I.F.E.S. e FEDERAZIENDE, soggetti accreditati a livello Nazionale e con accreditamento regionale anche in Veneto, e affianca le PMI nel processo di adeguamento: dalla mappatura delle attestazioni all’identificazione delle posizioni critiche, fino alla pianificazione degli aggiornamenti. Contattaci per un quadro preciso della situazione formativa della tua azienda.

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