Vent’anni senza un incidente. Vent’anni durante i quali il lavoratore entrava nella vasca, distribuiva le vinacce, usciva. Una routine talmente consolidata da non essere più percepita come rischio — solo come lavoro. Poi, l’atmosfera dentro quella vasca ha raggiunto una concentrazione di CO₂ letale e lui non è uscito.
La Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, con sentenza 19 giugno 2026 n. 22780 ha confermato la condanna del datore di lavoro e del delegato alla sicurezza: 10 mesi e 20 giorni ciascuno per omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art. 589 co. 2 c.p. Il DVR dell’azienda vitivinicola non classificava la vasca come spazio confinato. Non analizzava il rischio CO₂. Non prevedeva nessuna procedura di accesso.
Il punto non è che mancasse un documento. È che il documento non descriveva la realtà. E la realtà, da vent’anni, era un lavoratore che entrava in un ambiente potenzialmente letale trattandolo come un qualsiasi locale aziendale.
Cosa prevede la normativa
L’art. 66 D.Lgs. 81/2008 vieta l’accesso in vasche, recipienti, cisterne e ambienti simili dove possa accumularsi gas pericoloso, senza aver prima verificato o bonificato l’atmosfera. Chi entra deve avere DPI idonei, imbracatura con fune di sicurezza e un addetto esterno in sorveglianza continua per tutta la durata dell’operazione. L’art. 68 sanziona la violazione con arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € — anche in assenza di incidenti.
Il DPR 177/2011 richiede che le imprese operanti in spazi confinati siano qualificate: almeno il 30% del personale impiegato deve avere tre anni di esperienza specifica certificata e tutti i lavoratori coinvolti devono ricevere formazione ad hoc. Da maggio 2025, l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha definito durata e contenuti obbligatori: 12 ore minime (4 di teoria + 8 di pratica in presenza), aggiornamento quinquennale di 4 ore. L’e-learning non è ammesso per nessuno dei due moduli.
La UNI 11958:2024, in vigore dal 14 novembre 2024, non è cogente ma viene già applicata in sede penale e ispettiva come standard tecnico atteso: non conformarsi equivale a dimostrare di non aver adottato le misure idonee richieste dagli artt. 15 e 17 D.Lgs. 81/2008. Ed è proprio l’art. 17 D.Lgs. 81/2008 a chiudere il quadro con il principio più rilevante: la valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro — principio che Cass. n. 22780/2026 ha ribadito con due condanne penali distinte.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
Il caso che ha generato Cass. n. 22780/2026 non riguarda un’industria petrolchimica. Riguarda una cantina. Una realtà comune al Triveneto, alla Toscana, al Piemonte: vasche di fermentazione, locali interrati, cisterne per la conservazione. Ambienti che chiunque nel settore conosce e usa ogni giorno. Ed è esattamente in questo scarto tra familiarità e pericolo che si consumano gli incidenti.
La CO₂ prodotta dalla fermentazione è più pesante dell’aria e si deposita sul fondo delle vasche. È inodore e incolore: non dà nessun segnale percepibile prima che l’atmosfera diventi non respirabile. Con ossigeno al di sotto del 18%, l’aria non è respirabile; sotto il 12%, è letale. Chi entra in una vasca con CO₂ accumulata perde conoscenza in 30-60 secondi, prima di rendersi conto del pericolo.
E non si tratta solo di vendemmia. L’azoto e l’argon usati per la protezione antiossidazione del vino sono presenti nelle cisterne tutto l’anno. Il biossido di zolfo (SO₂) aggiunge un ulteriore rischio chimico. Le cantine sono ambienti a rischio spazio confinato 12 mesi su 12, non solo in autunno.
Il problema che la sentenza mette a fuoco va però oltre il rischio chimico: il DVR descriveva una realtà che non esisteva. Formalmente poteva anche vietare l’accesso alla vasca. Nella pratica, quella prassi — operatore che entra, distribuisce le vinacce, esce — era tollerata da vent’anni. Nessun incidente in vent’anni era diventato, nella percezione di tutti, la prova che non ci fosse rischio. La Cassazione ha risposto che tollerare per anni una prassi deviante significa farsene carico: è la responsabilità del datore di lavoro, perché il DVR che avrebbe dovuto governare quella lavorazione era strutturalmente inadeguato — e questo non può essere delegato a nessuno.
Il delegato alla sicurezza è stato condannato per un motivo distinto: non aveva intercettato né eliminato quella prassi. Due condanne, due titoli autonomi. Chi firma la delega non eredita la colpa originaria dell’inadeguatezza del DVR — ma accumula la propria per omessa vigilanza operativa. Il risultato pratico è che la delega non riduce l’esposizione del datore e aggiunge un secondo soggetto penalmente responsabile.
I numeri nazionali mostrano la dimensione reale del fenomeno: la Relazione Annuale INAIL 2024 documenta 160 eventi mortali plurimi con 429 vittime nel decennio 2015-2024. Nel 53% dei casi le vittime includono anche i soccorritori improvvisati: chi vede il collega cadere nella vasca ed entra per aiutarlo senza autorespiratore subisce lo stesso destino in pochi secondi. La catena si forma in un minuto. Un piano di emergenza assente non è una lacuna formale, ma è la condizione che trasforma un incidente in una strage.
Se pensi che la tua azienda non abbia spazi confinati perché non produce vino, verifica: fosse biologiche, vani pompa, cunicoli, serbatoi interrati, pozzetti di raccolta, perfino vasche a cielo aperto. L’art. 66 D.Lgs. 81/2008 include qualsiasi ambiente dove possa accumularsi gas pericoloso o mancare ossigeno. Il rischio attraversa l’agroalimentare, l’edilizia, la gestione idrica, il metalmeccanico: non è una questione di settore.
Come adeguarsi: i passi operativi
- Mappare tutti gli spazi confinati aziendali. Non solo le vasche evidenti: fosse biologiche, cunicoli, serbatoi interrati, vani pompa, silos, locali seminterrati. Ogni ambiente dove può mancare ossigeno o accumularsi gas rientra nell’ambito dell’art. 66 D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011. La mappatura va inserita nel DVR come sezione dedicata.
- Integrare il DVR con la valutazione concreta del rischio per ogni spazio identificato. Il DVR deve descrivere la lavorazione reale — non quella teorica-ideale. Va specificato il rischio atmosferico (CO₂, O₂ carente, gas inerti, H₂S, SO₂), il rischio meccanico e le procedure operative di accesso. Un DVR che vieta formalmente l’accesso ma non governa la prassi quotidiana è il DVR condannato da Cass. n. 22780/2026.
- Predisporre Procedure di Sicurezza Specifiche: ogni singolo ambiente confinato è un mondo a sè: la procedura non può essere la stessa per tutti.
- Dotarsi di rilevatore multigas calibrato e utilizzarlo prima di ogni accesso. Lo strumento deve misurare ossigeno (O₂), anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio (CO) e idrogeno solforato (H₂S). Parametri minimi per l’ingresso: O₂ ≥ 19,5%, CO₂ < 0,5%, assenza di gas tossici oltre soglia. La calibrazione va verificata periodicamente con documentazione certificata, ma il bump test prima di ogni utilizzo.
- Acquisire i DPI specifici e designare per iscritto l’addetto esterno di sorveglianza. Imbracatura con fune di recupero collegata a punto fisso esterno, argano o treppiede, autorespiratore isolante per l’addetto al soccorso. L’addetto esterno deve essere fisicamente presente per tutta la durata dell’operazione, in comunicazione continua con chi opera all’interno, senza svolgere contemporaneamente altre attività.
- Erogare la formazione specifica ex DPR 177/2011 secondo l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Corso base: 12 ore minime con 8 ore di pratica obbligatoria in presenza. La formazione generica ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 non la sostituisce. Almeno il 30% del personale deve avere esperienza triennale specifica documentata. Le imprese non ancora adeguate sono in violazione dal 24 maggio 2026.
- Redigere un piano di emergenza scritto e affiggerlo all’ingresso di ogni spazio confinato. Il piano deve stabilire esplicitamente: in caso di lavoratore non responsivo — non entrare senza autorespiratore, chiamare il 118 e i Vigili del Fuoco immediatamente, allertare l’addetto soccorso interno dotato di DPI. Il piano scritto è requisito esplicito del DPR 177/2011 e della UNI 11958:2024.
- Per gli appalti: verificare la qualificazione DPR 177/2011 prima di autorizzare l’accesso. Il committente ha tre obblighi cumulativi: verificare che l’impresa esterna abbia il 30% di personale esperto e la formazione specifica; informare l’appaltatore sui rischi presenti almeno un giorno prima dell’inizio; garantire la presenza di un proprio rappresentante durante i lavori. Il mancato adempimento anche di uno solo espone il committente a responsabilità concorrente.
Questi sono ovviamente solo degli esempi, in alcuni casi le soluzioni possono essere differenti, in altri devono!
Domande frequenti
Una vasca di fermentazione è uno spazio confinato ai sensi della legge?
Sì, senza eccezioni. L’art. 66 D.Lgs. 81/2008 include esplicitamente i recipienti e ambienti simili tra quelli soggetti al divieto di accesso senza verifiche preventive. Cass. n. 22780/2026 ha confermato questa qualificazione per le vasche vinicole. Il campo di applicazione è più ampio di quanto si percepisca: basta che ci sia possibilità di accumulo di gas pericoloso o carenza di ossigeno.
Con una delega alla sicurezza firmata, il datore è tutelato se il DVR è carente?
No. L’art. 17 D.Lgs. 81/2008 rende la valutazione dei rischi un obbligo non delegabile. La delega ex art. 16 non trasferisce questa responsabilità. Principio affermato da Cass. n. 22780/2026: il DVR carente ab origine è colpa del datore. Il delegato risponde autonomamente per omessa vigilanza operativa. Due condanne distinte, non alternative.
Il rischio CO₂ nelle cantine esiste solo durante la vendemmia?
No. La CO₂ persiste nelle vasche per mesi, in presenza di residui di mosto o fecce. Azoto e argon per la protezione antiossidazione del vino sono nelle cisterne tutto l’anno. Il SO₂ usato come conservante aggiunge un rischio chimico ulteriore. Le cantine sono ambienti a rischio spazio confinato 12 mesi su 12, non solo in autunno.
Un collega può entrare per soccorrere chi è svenuto nella vasca?
No — senza autorespiratore isolante è categoricamente vietato. In un ambiente con CO₂ accumulata, anche il soccorritore perde conoscenza in pochi secondi. Secondo l’elaborazione su dati INAIL (Relazione Annuale INAIL 2024), nel 53% degli incidenti in spazi confinati le vittime includono i soccorritori improvvisati. Protocollo corretto: chiamare il 118 e i Vigili del Fuoco immediatamente, non entrare, attendere i soccorritori equipaggiati.
Vent’anni senza incidenti non equivalgono a sicurezza: equivalgono a rischio non governato che aspetta il momento sbagliato. È questa la lezione più netta di Cass. n. 22780/2026. Se la tua azienda ha vasche, silos, serbatoi o qualsiasi ambiente che rientra nell’art. 66 D.Lgs. 81/2008, adeguare il DVR e la formazione è una priorità che non si rimanda. Studio-IT affianca le PMI nel sopralluogo tecnico, nell’integrazione del DVR sugli spazi confinati e nell’erogazione della formazione specifica ex DPR 177/2011 secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025. Contattaci per un primo confronto gratuito.
