Un pallet oscilla sullo scaffale. Un operaio si scansa per un soffio. Nessuno si fa male, e l’episodio viene archiviato in silenzio: «non è successo niente». Sei settimane dopo, un pallet analogo cade su un collega. Frattura. Procedimento penale. Il PM ricostruisce il primo episodio dalle immagini delle telecamere: il datore di lavoro non aveva alcun registro, il DVR non menzionava quel rischio specifico. L’evento senza conseguenze diventa così la prova che il pericolo era noto e che nessuno aveva agito.
I mancati infortuni funzionano esattamente così. Hanno le stesse cause di un infortunio reale, ciò che manca è soltanto il danno. Ignorarli significa sprecare l’unico segnale gratuito che il sistema offre prima dell’evento serio. Dalla fine del 2025, ignorarli è inoltre una violazione di legge per le aziende con più di 15 dipendenti.
Cosa prevede la normativa sui mancati infortuni
L’art. 15 del D.L. 31 ottobre 2025 n. 159, confermato in sede di conversione dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 (in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025), ha reso obbligatoria la gestione dei mancati infortuni per tutte le imprese con più di 15 dipendenti. L’art. 15, rubricato «Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni», impone quattro obblighi precisi: identificare e registrare ogni quasi-incidente; istituire un sistema di segnalazione in ottica «no blame»; aggiornare il DVR sulla base degli eventi rilevati; trasmettere i dati aggregati secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro d’intesa con l’INAIL.
La base normativa, tuttavia, esisteva già. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione di «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori»: i quasi-incidenti, in quanto segnali predittivi di pericoli già manifesti, rientravano da sempre in questo perimetro. Un DVR che li ignorasse era già un documento incompleto. La L. 198/2025 ha reso l’obbligo esplicito e verificabile in sede ispettiva.
Nota sul decreto attuativo: la legge prevedeva linee guida ministeriali, d’intesa con INAIL, entro aprile 2026. Alla data di questo articolo (agosto 2026), il decreto non risulta ancora pubblicato da fonte primaria. L’obbligo di registrazione interna è tuttavia già vigente; i modelli operativi INAIL (guide 2021, 2022, 2024) restano il riferimento pratico in attesa del provvedimento.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
L’obbligo near miss per le aziende sopra soglia
Se superi i 15 dipendenti, contando co.co.co., interinali e part-time nella forza lavoro effettiva, sei nel perimetro della L. 198/2025 dal 29 dicembre 2025. Gli obblighi operativi diretti sono tre.
Il primo è il sistema di segnalazione strutturato. Non basta che un lavoratore riferisca verbalmente l’accaduto al preposto: serve una procedura documentata, con un modulo definito e un referente designato. L’approccio «non penalizzante» non è un dettaglio etico, ma una condizione tecnica. Se il lavoratore teme conseguenze, non segnala; se non segnala, il rischio rimane invisibile.
Il secondo obbligo riguarda il DVR. L’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 impone la rielaborazione del documento in presenza di «nuove informazioni sui rischi». Un quasi-incidente è esattamente questo: un’informazione nuova sul rischio aziendale. Di conseguenza, ogni near miss rilevante dovrebbe innescare una verifica di adeguatezza del DVR. Il mancato aggiornamento espone già oggi all’ammenda ex art. 55 D.Lgs. 81/2008, da €2.847,69 a €5.695,36 per DVR incompleto o non aggiornato, importi rivalutati del 15,9% dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023.
Il terzo obbligo, la comunicazione dei dati aggregati, è in attesa del decreto attuativo, che dovrà indicare anche il destinatario della trasmissione. Le modalità tecniche non sono ancora definite; tuttavia, la documentazione interna strutturata è già l’impalcatura su cui si costruirà il reporting esterno.
Segnalazione quasi incidenti: il rischio che vale per tutte le aziende
Sotto la soglia dei 15 dipendenti, la L. 198/2025 non si applica. Questo, tuttavia, non significa operare in territorio sicuro. I quasi-incidenti non documentati che precedono un infortunio grave diventano elementi probatori a carico nei procedimenti penali per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Il meccanismo è preciso: il giudice ricostruisce la sequenza degli episodi precedenti (tramite testimonianze, immagini di videosorveglianza, messaggi) e dimostra che il pericolo era noto, ricorrente, e che l’azienda non aveva adottato misure. Al contrario, un registro documentato trasforma ogni segnalazione da prova a carico in elemento a discarico: dimostra che il datore ha rilevato il rischio e ha agito.
La stessa logica vale per le società strutturate come persone giuridiche. In particolare, il D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies, collega la responsabilità amministrativa dell’ente agli infortuni gravi e mortali. Un Modello Organizzativo che non preveda canali di segnalazione dei quasi-incidenti è formalmente adottato ma sostanzialmente vulnerabile in sede difensiva. In altre parole: l’obbligo formale riguarda le aziende sopra soglia, ma la logica della prevenzione documentata vale per tutte.
Gli errori che si ripetono nelle PMI
Il primo errore frequente è la soglia di reporting troppo alta. I preposti decidono informalmente quali eventi meritino segnalazione, filtrando i quasi-incidenti considerati «minori». Risultato: si documentano solo gli episodi spettacolari, mentre i segnali deboli, quelli ricorrenti, quelli che statisticamente precedono gli eventi gravi, rimangono invisibili. Abbassare la soglia, cioè segnalare tutto, è la correzione che cambia i risultati concreti.
Il secondo errore è il DVR statico. Il documento viene redatto una volta e non aggiornato. In pratica, i near miss vengono annotati verbalmente nel migliore dei casi, senza che l’annotazione inneschi alcuna revisione formale del documento. In caso di infortunio successivo, questa inerzia documentale è la prima prova che il sistema preventivo non era reale.
Come gestire i mancati infortuni: i passi operativi
La complessità del sistema deve essere proporzionata alla dimensione dell’azienda. In pratica, per una PMI bastano sette passaggi concreti — nessuno dei quali richiede software dedicati o investimenti significativi.
- Verificare la soglia effettiva. Contare tutti i lavoratori (co.co.co., interinali e part-time inclusi). Superare i 15 significa rientrare nell’obbligo della L. 198/2025. Meglio accertarselo prima di un’ispezione, non durante.
- Nominare un referente near miss. In assenza di una persona responsabile della raccolta, analisi e archiviazione, il sistema decade rapidamente. Il referente può essere l’RSPP, un preposto formato o il datore di lavoro. L’importante è che sia una persona — non «tutti», perché «tutti» equivale a nessuno.
- Predisporre un modulo semplice. Carta o digitale: non è determinante. I campi minimi sono sei: data e ora, luogo preciso, descrizione dell’evento, causa probabile, azione correttiva proposta, firma del referente. Ogni campo aggiuntivo riduce il tasso di segnalazione. Un modulo di mezza pagina compilato vale più di un software non usato.
- Comunicare e mantenere il principio no-blame. La garanzia che chi segnala non venga mai penalizzato, nemmeno implicitamente, non si costruisce con una circolare. Richiede coerenza comportamentale costante dei preposti. Se un lavoratore segnala e viene guardato storto, la segnalazione successiva non arriverà.
Registro mancati infortuni e DVR: il collegamento che non si può rimandare
- Collegare il registro mancati infortuni al DVR. Il registro è un documento formale: datato, impaginato, conservato e accessibile in caso di ispezione. Ogni evento analizzato va verificato rispetto alla sezione di rischio pertinente del DVR. Se il DVR non contempla quel rischio — o non prevede misure adeguate — va aggiornato con data certa. Questo collegamento è il nucleo dell’intero sistema.
- Monitorare i dati in aggregato. Una singola segnalazione può sembrare episodica; dodici nello stesso punto di transito, in tre mesi, rivelano un rischio strutturale. Per questo, la frequenza aggregata, non il singolo episodio, è il dato che guida le decisioni di intervento reale.
- Valutare l’accesso all’OT23 INAIL. Una procedura documentata di gestione dei quasi-incidenti rientra tra gli interventi ammissibili per la riduzione del premio assicurativo INAIL. Con certificazione ISO 45001 l’accesso allo sgravio è immediato: da sola vale i 100 punti richiesti dal modello OT23. La percentuale, invece, dipende dalla dimensione aziendale: 28% fino a 10 lavoratori-anno, 18% da 10,01 a 50, 10% fino a 200, 5% oltre. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Del resto, dietro questi passi c’è una logica empirica precisa. L’analisi di 1,7 milioni di incidenti industriali condotta da Frank Bird stima circa 600 mancati infortuni con dinamica simile per ogni infortunio grave. Chi intercetta quei segnali deboli prima che si sommino ha un vantaggio concreto, non solo statistico, ma operativo e difensivo.
Strutturare il sistema di segnalazione, aggiornare il DVR e verificare la conformità alla L. 198/2025 richiede tuttavia tempo che spesso le PMI non hanno. Il team di Studio-IT affianca le aziende in ogni fase: dall’analisi della soglia effettiva alla redazione della procedura, fino all’integrazione nel DVR e nel Modello Organizzativo. Contattaci per un primo confronto senza impegno.
Domande frequenti
Cosa succede se non registro i mancati infortuni (azienda con più di 15 dipendenti)?
Le sanzioni specifiche ex L. 198/2025 saranno quantificate dal decreto attuativo ministeriale, non ancora pubblicato ad agosto 2026. Tuttavia, ciò che è già operante è l’ammenda ex art. 55 D.Lgs. 81/2008: da €2.847,69 a €5.695,36 per DVR incompleto o non aggiornato. Inoltre, il rischio penale ex artt. 589-590 c.p. è attivo per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione: i quasi-incidenti non documentati che precedono un infortunio grave diventano prova della mancata prevenzione.
Scarica il modulo di segnalazione near miss
Abbiamo preparato il modulo pronto all’uso, gratuito: istruzioni con esempi per settore (edilizia, metalmeccanica, magazzino, uffici), il modulo da compilare con la parte di analisi delle cause e delle azioni correttive, e i riferimenti normativi aggiornati.
Scarica il modulo di segnalazione near miss
L’obbligo di segnalazione quasi incidenti vale anche sotto i 15 dipendenti?
L’obbligo formale ex L. 198/2025 si applica solo alle aziende con più di 15 dipendenti. Per questo, chi è sotto soglia non ha un adempimento da assolvere in senso stretto. La registrazione volontaria rimane, tuttavia, la scelta razionale: i quasi-incidenti non documentati che precedono un infortunio grave diventano elementi probatori a carico in sede penale, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Esiste un formato standard per il registro mancati infortuni?
La L. 198/2025 non impone un formato unico. Il decreto attuativo potrà standardizzare il reporting aggregato verso il Ministero del Lavoro, ma il registro interno è libero nella forma. INAIL ha pubblicato modelli operativi (guide 2021, 2022, 2024) che costituiscono un riferimento pratico affidabile per strutturare il documento con i campi essenziali.
