Domande Frequenti

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Sicurezza sul lavoro, corsi e DVR: le risposte alle domande che ci fate più spesso

Studio-IT Srls si occupa di formazione e consulenza sulla sicurezza sul lavoro dal 2009, con sede operativa a Polverara (Padova) e attività su tutto il Triveneto e, per i corsi online, su tutta Italia. In questa pagina rispondiamo alle domande che ci arrivano più spesso: come funzionano i corsi online, cosa si può acquistare direttamente dal sito, chi è obbligato a fare cosa, quanto costa e cosa succede dopo l’acquisto. Le risposte sono aggiornate all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Corsi online: FAD asincrona, videoconferenza e aula

Che differenza c’è tra FAD asincrona e FAD sincrona (videoconferenza)?

La FAD asincrona è e-learning puro: accedi alla piattaforma quando vuoi, dal tuo dispositivo, e completi il corso con i tuoi tempi. Non ci sono date fisse né orari, e l’accesso alla piattaforma resta valido 90 giorni dall’attivazione. La FAD sincrona è invece una lezione in videoconferenza con un docente in diretta, in una data e a un orario stabiliti: normativamente è equiparata all’aula, quindi vale anche per i corsi che l’e-learning non può coprire. La differenza pratica: l’asincrona la fai quando vuoi, la sincrona ti impegna in un orario preciso ma copre più corsi.

Quali corsi posso acquistare direttamente online e quali no?

Dal catalogo online puoi iscriverti e pagare in autonomia ai corsi erogati in FAD asincrona e in videoconferenza: formazione generale e specifica lavoratori, aggiornamenti, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RLS, moduli RSPP/ASPP e HACCP. Non sono acquistabili online i corsi con prova pratica obbligatoria — carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, macchine movimento terra, carroponte, antincendio, primo soccorso, lavori in quota con DPI di III categoria, spazi confinati: quelli richiedono attrezzatura reale e si organizzano su data concordata. Per questi, scrivici dalla pagina Contatti e ti mandiamo date e costo.

Quali corsi si possono fare interamente in e-learning e quali no?

Sono ammessi in FAD asincrona: la formazione generale dei lavoratori (4 ore), la formazione specifica per il rischio basso (4 ore), l’aggiornamento quinquennale dei lavoratori (6 ore), la formazione dei dirigenti e il corso da 16 ore per i datori di lavoro. Non sono ammessi in e-learning asincrono: la formazione specifica per rischio medio (8 ore) e alto (12 ore), la formazione dei preposti e il suo aggiornamento — l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 lo vieta espressamente — e tutti i corsi con parte pratica. Per questi resta l’aula o la videoconferenza sincrona.

La videoconferenza vale come l’aula?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 equipara la videoconferenza sincrona alla formazione in aula, comprese le materie per cui l’e-learning asincrono è escluso (preposti, rischio medio e alto). Le condizioni sono precise: si partecipa da PC o tablet — lo smartphone non è ammesso — occorre frequentare almeno il 90% delle ore previste, il docente deve essere sempre visibile e monitorare l’effettiva partecipazione, e la verifica finale di apprendimento è obbligatoria per ottenere l’attestato. L’unica parte che non si può fare in videoconferenza è quella pratica.

Come funziona concretamente un corso in FAD asincrona?

Dopo l’iscrizione ricevi via email le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning. Da lì segui i moduli nell’ordine previsto, quando e da dove preferisci; la piattaforma registra l’avanzamento e non consente di saltare avanti senza aver risposto ai test intermedi. Al termine c’è la verifica finale di apprendimento, obbligatoria. Superata quella, l’attestato ti arriva via email. L’accesso resta attivo 90 giorni dall’attivazione: entro quel periodo devi completare il percorso.

Obblighi di formazione: chi deve fare cosa

Quali corsi di sicurezza sono obbligatori per i dipendenti?

Ogni lavoratore subordinato deve ricevere una formazione di base composta da una parte generale di 4 ore, valida per qualunque azienda, e da una parte specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio dell’attività (basso, medio, alto). L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, uguale per tutte le classi di rischio. A questa base si aggiungono, secondo il ruolo, la formazione per preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, e le abilitazioni per le attrezzature usate. Riferimento: art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

Entro quanto tempo va formato un neoassunto?

Prima che inizi a svolgere la mansione. I 60 giorni di tolleranza previsti dal vecchio accordo del 2011 non esistono più: dal 24 maggio 2025 la formazione va completata prima dell’avvio dell’attività lavorativa. L’unica eccezione l’ha introdotta il D.L. 159/2025 (convertito con L. 198/2025) per i settori turistico-ricettivo e della somministrazione — hotel, bar, ristoranti — dove il termine è di 30 giorni dall’inizio del rapporto. È l’errore più frequente che vediamo: assumere e “programmare il corso più avanti” oggi è già una violazione.

Quante ore dura il corso per preposti e ogni quanto va aggiornato?

Il corso base per preposti dura 12 ore (erano 8 con il vecchio accordo) e presuppone che la persona abbia già completato la formazione da lavoratore. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 2 anni, non ogni cinque: la cadenza biennale è stata introdotta dalla L. 215/2021 ed è confermata dall’Accordo 2025. La formazione dei preposti non può essere erogata in e-learning asincrono: solo aula o videoconferenza sincrona.

È vero che dal 2025 anche il datore di lavoro deve fare un corso obbligatorio?

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha introdotto un corso di 16 ore per tutti i datori di lavoro, obbligatorio anche per chi non svolge personalmente il ruolo di RSPP. Il termine per mettersi in regola è il 24 maggio 2027. Chi opera in cantiere come impresa affidataria deve aggiungere un modulo ulteriore di 6 ore. È il corso che più spesso i nostri clienti scoprono di dover fare senza saperlo: riguarda anche il titolare di una piccola azienda con un solo dipendente.

Il datore di lavoro può fare da RSPP? Che formazione serve?

Nella maggior parte delle imprese sì. L’RSPP deve esistere in ogni azienda, ma il datore di lavoro può ricoprire personalmente il ruolo dopo aver seguito la formazione prevista: il corso base da datore di lavoro (16 ore) più un modulo RSPP di 8 ore, per un minimo di 24 ore complessive, con aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni. In agricoltura, pesca, costruzioni e chimico-petrolchimico servono ore aggiuntive. Non possono assumere il ruolo i datori di lavoro di ospedali, case di cura e RSA, impianti nucleari, centrali termoelettriche, aziende estrattive con più di 5 addetti e stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Seveso): lì l’RSPP deve essere una persona diversa. In quei casi — e ogni volta che internamente non c’è la competenza — offriamo il servizio di RSPP esterno.

Quante ore servono per dirigenti e RLS?

I dirigenti seguono un corso di 12 ore, con 6 ore aggiuntive per chi dirige un’impresa affidataria in cantiere, e un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceve una formazione iniziale di 32 ore; l’aggiornamento è annuale e la durata minima dipende dalla dimensione aziendale: almeno 4 ore all’anno da 15 a 50 lavoratori, almeno 8 ore oltre i 50. Sotto i 15 lavoratori la legge non fissa un minimo — lo stabilisce il contratto collettivo applicato, quindi va verificato sul CCNL e non dato per scontato.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e il medico competente?

Quando il DVR evidenzia esposizioni a rischi specifici: rumore oltre i valori d’azione, vibrazioni, agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le 20 ore settimanali, lavoro notturno. Non vale il ragionamento inverso: l’assenza di un obbligo formale non esclude il medico competente: se la valutazione dei rischi individua esposizioni concrete, la sorveglianza sanitaria va attivata. Riferimento: art. 41 D.Lgs. 81/08 e D.M. 09/07/2012.

Attestati e validità della formazione

Quando scade un attestato di sicurezza sul lavoro?

L’attestato in sé non ha una data di scadenza stampata sopra: quello che scade è l’obbligo formativo. Dopo 5 anni — 2 anni per i preposti — il lavoratore deve frequentare l’aggiornamento, altrimenti la sua formazione non è più in regola ai fini del D.Lgs. 81/08, anche se il documento cartaceo esiste ancora ed è perfettamente leggibile. In sede di controllo conta la data dell’ultimo aggiornamento, non quella del primo corso.

L’attestato è valido in tutta Italia? Se cambio azienda devo rifare i corsi?

Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale e la formazione segue il lavoratore, non l’azienda: cambiando datore di lavoro non si ricomincia da capo. Il nuovo datore deve però verificare due cose: che l’aggiornamento sia in regola e che il percorso già svolto corrisponda al livello di rischio della nuova mansione. Se il nuovo ruolo comporta un rischio più alto, la formazione specifica va integrata; la formazione generale invece resta valida a prescindere dalla mansione.

Cosa deve contenere un attestato per reggere a un’ispezione?

Deve riportare i dati del soggetto formatore (denominazione e codice fiscale), il riferimento normativo del corso, il titolo con l’indicazione della parte svolta (generale, specifica, aggiornamento), il livello di rischio per la formazione specifica, il monte ore, le date di svolgimento, i dati anagrafici e il codice fiscale del partecipante, l’esito positivo della verifica di apprendimento, la firma del responsabile del soggetto formatore e la data di emissione. Un attestato privo dell’esito della verifica o del riferimento normativo specifico è contestabile: è il difetto che troviamo più spesso nei documenti prodotti da chi arriva da altri fornitori.

DVR e documentazione obbligatoria

Chi è obbligato ad avere il DVR?

Tutte le imprese con almeno un lavoratore dipendente, apprendista, tirocinante o collaboratore equiparato. Basta un solo lavoratore per far scattare l’obbligo, e non esistono esenzioni per dimensione o settore. Le ditte individuali e i professionisti senza dipendenti né collaboratori non devono redigere il DVR, ma se operano in appalto o in cantiere possono avere altri obblighi documentali (POS, DUVRI). Riferimento: artt. 17 e 28-29 D.Lgs. 81/08.

L’autocertificazione del DVR è ancora valida?

No. È stata abolita dal 1° giugno 2013 (D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013) e non è mai stata reintrodotta. Anche le microimprese devono avere un DVR vero e proprio; quelle fino a 10 lavoratori, se non rientrano nelle esclusioni di legge, possono redigerlo secondo le procedure standardizzate del D.M. 30/11/2012, che è un formato semplificato ma non un’autocertificazione. Chi ha ancora in archivio un’autocertificazione degli anni passati è, di fatto, sprovvisto di DVR.

Come funziona l’acquisto del DVR online?

Dalla pagina DVR online rispondi a poche domande sulla tua azienda — numero di lavoratori computati ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 81/08 e presenza di alcuni rischi particolari — e in meno di un minuto sai se la tua azienda rientra tra quelle che possono ottenere il DVR con procedure standardizzate. In questa fase non salviamo alcun dato. Se rientri, puoi acquistare subito online la redazione del documento; se non rientri, ti proponiamo un preventivo su misura, perché in quel caso serve una valutazione tecnica reale e non un modello.

Posso comprare il DVR online per qualsiasi azienda?

No, e la scelta è deliberata. La vendita diretta è limitata alle aziende fino a 10 lavoratori senza rischi particolari, cioè quelle per cui la legge stessa prevede le procedure standardizzate. Restano escluse — e vanno a preventivo — le attività con esposizione a rischio chimico o biologico non irrilevante, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, reprotossici o amianto, e le aziende elencate dall’art. 29 comma 7 (stabilimenti Seveso, centrali termoelettriche, impianti nucleari, produzione o deposito di esplosivi, strutture di ricovero e cura). Sopra i 10 lavoratori o in presenza di questi rischi, un documento venduto a scatola chiusa sarebbe un documento sbagliato.

Cosa succede dopo che ho acquistato il DVR? In quanto tempo lo ricevo?

Subito dopo l’ordine ricevi un’email di conferma con il riepilogo e un indirizzo web dove ritrovare lo stato del tuo ordine. Il passo successivo è nostro: ti scriviamo con l’elenco preciso delle informazioni che ci servono per redigere il documento — attività svolte, mansioni, attrezzature, sostanze, ambienti — e puoi rispondere direttamente a quella email. Da lì redigiamo il documento e te lo consegniamo pronto da firmare. I tempi dipendono da quanto rapidamente ci arrivano le informazioni sull’azienda: è quello, non la lavorazione, il passaggio che di solito allunga i tempi.

Il DVR posso farlo da solo o serve un tecnico?

La legge non impone di rivolgersi a un tecnico esterno: la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 c. 1 lett. a), che firma il documento e se ne assume la responsabilità, con la collaborazione dell’RSPP e, dove previsto, del medico competente. In un’impresa piccola e a basso rischio, con le procedure standardizzate, un DVR redatto internamente è ammissibile. Quando ci sono rischi specifici — chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione dei carichi, lavori in quota — affidarsi a un professionista è fortemente consigliato: un DVR incompleto su quei punti espone alla contestazione di valutazione non effettuata, che è peggio di un documento assente. Anche quando lo redigiamo noi, la firma e la responsabilità restano del datore di lavoro: noi forniamo metodo, struttura documentale e supporto tecnico.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Non ha una scadenza fissa a calendario, ma va aggiornato ogni volta che cambia qualcosa di sostanziale: modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, nuove macchine, nuove lavorazioni o nuove sostanze, evoluzione della tecnica di prevenzione, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, oppure su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Riferimento: art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08.

Cosa si rischia se non si ha il DVR?

La mancanza del DVR è una violazione penale a carico del datore di lavoro: l’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto fino a 6 mesi oppure un’ammenda dell’ordine di alcune migliaia di euro, importi soggetti a rivalutazione periodica. A questa si sommano le sanzioni per ogni altro adempimento omesso — nomina dell’RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria — e nei casi più gravi l’Ispettorato del Lavoro può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale. Non pubblichiamo importi al centesimo perché vengono rivalutati: se ti serve il dato esatto per la tua posizione, chiedicelo e lo verifichiamo sulla fonte aggiornata.

Quali altri documenti sono obbligatori oltre al DVR?

Dipende dall’attività. I più ricorrenti sono la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (che è parte del DVR e non ha soglie di esenzione), il POS per le imprese che operano in cantiere, il DUVRI per i contratti d’appalto con rischi da interferenza, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, e le valutazioni strumentali specifiche — rumore, vibrazioni, microclima, illuminamento — quando i rischi lo richiedono. Li trovi descritti uno per uno, con riferimento normativo e destinatari, nella pagina Documentazione Obbligatoria.

Costi, pagamenti e fatturazione

Quanto costano i corsi?

Ogni prezzo è indicato accanto al corso nel catalogo online ed è sempre al netto dell’IVA. Per dare un ordine di grandezza: la formazione generale lavoratori (4 ore) costa 50 € in FAD asincrona e 40 € in videoconferenza, il pacchetto generale + specifica rischio basso (8 ore) 69 €, il corso per preposti secondo il nuovo Accordo 2025 (12 ore) 150 €, quello per datori di lavoro (16 ore) 150 €, il corso RLS da 32 ore 300 €. Il catalogo raccoglie quasi novanta corsi, in una forbice che va da 40 € a 750 € + IVA a seconda di figura, durata e modalità.

Quanto costa il DVR online?

La redazione del DVR con procedure standardizzate per aziende fino a 10 lavoratori costa 190 € + IVA (231,80 € IVA inclusa). Il prezzo è unico e comprende la redazione del documento; se l’azienda ha più unità produttive serve un documento per ciascuna, e il POS di cantiere è un documento a parte non compreso. Per le aziende che non rientrano nei criteri della vendita diretta il prezzo si definisce su preventivo, perché varia con la complessità reale del ciclo produttivo.

Come si paga? Si può pagare con bonifico invece che con carta?

Sì, entrambi. Al momento dell’ordine scegli tra carta di credito, con addebito immediato tramite circuito di pagamento sicuro, e bonifico bancario: in questo caso ricevi via email le coordinate e il numero d’ordine da indicare in causale, e carichi la distinta dalla stessa pagina — anche in un secondo momento, perché l’ordine resta registrato. Non serve creare un account né salvare metodi di pagamento.

Ricevo fattura? Posso pagare con i fondi interprofessionali?

Sì, ogni acquisto è fatturato: al momento dell’ordine inserisci ragione sociale, partita IVA, indirizzo e, se li usi, PEC e codice destinatario SDI per la fatturazione elettronica. Studio-IT progetta e gestisce anche formazione finanziata da Forma.temp, Fondolavoro e altri fondi interprofessionali: quel percorso però non passa dal catalogo online, che è pensato per l’acquisto diretto. Se vuoi usare il fondo, scrivici prima di iscriverti e ti indichiamo come procedere. Vedi anche i servizi per le agenzie per il lavoro.

Dopo l’acquisto e assistenza

Cosa succede dopo che mi sono iscritto a un corso?

Ricevi un’email di conferma all’indirizzo indicato durante l’ordine. Da lì prenotiamo il posto e ti mandiamo le credenziali per seguire il corso — l’accesso alla piattaforma per la FAD asincrona, il link alla sessione per la videoconferenza. A corso concluso e verifica superata, l’attestato ti arriva via email e resta disponibile nella tua area riservata. Se hai iscritto più partecipanti, ciascuno riceve le proprie credenziali e il proprio attestato.

A chi mi rivolgo se ho un problema con l’accesso o con l’attestato?

Scrivi a formazione@studio-it.org o chiama il 347 5555929: rispondiamo entro 24 ore lavorative. Se il problema riguarda un ordine, tieni a portata il numero d’ordine che trovi nell’email di conferma — con quello risaliamo subito alla posizione senza farti raccontare tutto da capo. Puoi anche usare il modulo nella pagina Contatti.

Potete organizzare un corso solo per la mia azienda, nella mia sede?

Sì. Oltre ai corsi a catalogo organizziamo percorsi aziendali dedicati, in presenza presso la vostra sede oppure in videoconferenza, con date concordate e contenuti calati sulle lavorazioni reali dell’azienda. È la soluzione abituale quando i partecipanti sono più di qualche unità, quando servono corsi con parte pratica su attrezzature vostre, o quando la formazione va coordinata con turni di produzione. Il preventivo è gratuito: descrivici la situazione dalla pagina Contatti.

Posso parlare con qualcuno prima di decidere?

Sì, ed è la strada che consigliamo quando la situazione non è chiara. Dalla pagina Contatti puoi prenotare direttamente uno slot per una chiamata conoscitiva o una videochiamata con Fabio Nunziante o Micol Caporale, senza impegno e senza costi. Se preferisci scrivere, rispondiamo entro 24 ore lavorative: per una richiesta di corso verifichiamo requisiti normativi e disponibilità e ti mandiamo date e costo; per consulenza o audit facciamo prima una breve chiamata per capire l’azienda, poi il preventivo.

In che zone operate?

La sede operativa è a Polverara, in provincia di Padova, e operiamo principalmente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con copertura estesa alle regioni limitrofe su richiesta. Grazie a una rete di docenti distribuiti sul territorio nazionale eroghiamo corsi in presenza anche in molte altre regioni. I corsi in FAD asincrona e in videoconferenza sono invece accessibili da tutta Italia, senza vincoli geografici. Abbiamo pagine dedicate per Padova, Venezia, Treviso, Vicenza, Verona e il Veneto.

Chi è Studio-IT e che garanzie offre?

Studio-IT Srls opera dal 2009 nella formazione e nella consulenza sulla sicurezza sul lavoro, con sede operativa in Via Fiumicello Ovest 5 a Polverara (PD) e partita IVA 05099940289. Il sistema di gestione qualità è certificato ISO 9001:2015 (ente di certificazione ACSQ) e l’azienda è accreditata Forma.temp come soggetto erogatore qualificato per la formazione delle agenzie per il lavoro. I corsi in presenza sono erogati da una rete selezionata di docenti e formatori attivi su tutto il territorio nazionale. Trovi il dettaglio nella pagina Chi Siamo.

Hai una domanda che qui non c’è?

Scrivici dalla pagina Contatti o chiama il 347 5555929: rispondiamo entro 24 ore lavorative. Se la domanda è di interesse generale, la aggiungiamo a questa pagina — è così che è nata.

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