Hai nominato il capocantiere come preposto, gli hai fatto fare il corso da lavoratore e pensi di essere a posto. La formazione preposto, però, è un percorso distinto e aggiuntivo — senza completarlo, la nomina non ha valore giuridico pieno: in caso di infortunio o ispezione, la responsabilità torna interamente sul datore di lavoro.
Non è un problema isolato. Secondo i dati dell’INL, Piano integrato salute e sicurezza Q1-Q2 2026, il 29,53% delle violazioni in materia di salute e sicurezza riguarda formazione e informazione: è la categoria più alta tra tutte le irregolarità prevenzionistiche rilevate. Inoltre, con le ispezioni cresciute del 17% nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il margine per essere impreparati si è assottigliato.
Cosa prevede la normativa sulla formazione preposto
Il quadro normativo si articola su tre livelli. Il primo è l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro è obbligato a garantire ai preposti una formazione adeguata e specifica, distinta da quella dei lavoratori.
Il secondo livello è la Legge 215/2021, in vigore dal 21 dicembre 2021. Tramite il c. 7-ter dell’art. 37, ha introdotto due vincoli che molte aziende ignorano ancora: la formazione per i preposti deve avvenire esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona, e l’aggiornamento non è più quinquennale ma biennale.
Infine, il terzo livello è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR, GU n. 119 del 24/05/2025). Questo accordo ha portato il corso specifico per preposti a un minimo di 12 ore — rispetto alle 8 del vecchio accordo 2011, ora abrogato — e ha reso obbligatoria la verifica finale di apprendimento. L’aggiornamento biennale è fissato a 6 ore minime. Inoltre, l’e-learning è esplicitamente escluso per ogni fase del percorso.
Cosa cambia concretamente per la tua azienda
Il corso da lavoratore non sostituisce il corso preposto
Questo è il punto che genera la maggior parte degli errori nelle PMI. Il modulo generale (4 ore) più la formazione specifica per settore è il prerequisito obbligatorio per accedere al corso preposti, non il corso stesso. In pratica, per formalizzare correttamente una nomina servono due percorsi documentati: la formazione da lavoratore, già completata, più il corso preposto 12 ore in presenza o videoconferenza sincrona. Senza il secondo percorso, la nomina non regge in sede ispettiva.
L’e-learning non è valido — dal 2021, non dal 2025
Molte aziende hanno acquistato o erogato corsi preposti in e-learning asincrona, convinte che siano ancora validi. Tuttavia, il divieto è in vigore dal 21 dicembre 2021 — quasi cinque anni fa. Un attestato e-learning ottenuto dopo quella data non supera un controllo ispettivo. Per di più, l’Accordo Stato-Regioni preposti 2025 ribadisce e codifica ulteriormente questo divieto, senza eccezioni.
Il periodo transitorio dell’ASR 2025 — 12 mesi dall’entrata in vigore — è scaduto il 24 maggio 2026. Le aziende che non hanno ancora adeguato i percorsi formativi ai nuovi standard sono, di conseguenza, già fuori norma.
Aggiornamento biennale: una scadenza che molti trascurano
La L. 215/2021 ha dimezzato la cadenza dell’aggiornamento: da 5 anni a 2 anni, con un minimo di 6 ore per ciascuna sessione. Di conseguenza, un preposto formato nel 2022 avrebbe dovuto aggiornarsi entro il 2024. Chi mantiene ancora il vecchio ciclo quinquennale è fuori norma, indipendentemente dall’ASR 2025.
Nei settori più esposti agli infortuni mortali — costruzioni (26,4%, dati INAIL 2025), agricoltura (29,9%), manifatturiero (17,2%) — verificare questa scadenza è la prima operazione concreta da fare, prima di qualsiasi altra analisi formativa.
Preposto senza formazione: la responsabilità del datore di lavoro
Quando il preposto non ha completato la formazione preposto specifica prevista dalla normativa, la sua nomina non produce l’effetto-schermo che dovrebbe. In caso di infortunio, la responsabilità penale e civile risale direttamente al datore di lavoro o al dirigente — come se il preposto non fosse mai stato nominato. La giurisprudenza della Cassazione è consolidata su questo punto: la nomina formale senza la formazione sostanziale non equivale a una delega valida.
Le sanzioni dirette sono quelle dell’art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/2008: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, a carico del datore di lavoro o del dirigente. Tuttavia, l’esposizione più grave resta la responsabilità penale per lesioni colpose — dove la mancanza di formazione adeguata è tra le prime voci verificate dall’ispettore.
Come adeguarsi: i passi operativi
- Censisci tutte le figure di preposto — anche quelle di fatto, non nominate formalmente: capicantiere, capiturno, responsabili di reparto, capi squadra. Chi esercita funzioni di preposto risponde come tale anche senza nomina scritta.
- Verifica il prerequisito per ciascuno — controlla che ogni preposto abbia completato la formazione generale e specifica da lavoratore, con attestati e registri di presenza in archivio.
- Controlla il modulo specifico preposto — il corso deve essere da 12 ore minime, in presenza o videoconferenza sincrona, con verbale di verifica finale. Se manca o non è conforme (e-learning post 2021, ore insufficienti), pianifica il rifacimento senza ulteriori ritardi.
- Verifica le scadenze di aggiornamento — calcola la data dell’ultimo aggiornamento. Se superiore a 2 anni, il corso di aggiornamento (6 ore minime) è già scaduto: programmalo subito.
- Archivia tutta la documentazione — attestati, registri presenze con firme, verbali della verifica finale. In caso di ispezione, l’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro.
Per le nomine future, la regola è una sola: completa la formazione preposto prima di formalizzare la nomina, non dopo. Invertire l’ordine crea un’esposizione evitabile.
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Domande frequenti
Il corso da lavoratore è sufficiente per nominare un preposto?
No. Il corso da lavoratore è il prerequisito obbligatorio per accedere al corso preposti, non il corso stesso. Senza il modulo aggiuntivo da 12 ore previsto dall’ASR 17/04/2025, la formazione preposto non è completata e la nomina non ha valore giuridico pieno.
Posso fare il corso preposto in e-learning?
No. L’art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/2008 — in vigore dal 21/12/2021 — esclude l’e-learning per i preposti. Sono ammessi solo la presenza fisica e la videoconferenza sincrona; di conseguenza, un attestato e-learning ottenuto dopo quella data non è valido ai fini ispettivi, indipendentemente dall’ente erogatore.
Con quale frequenza va aggiornato il preposto?
Ogni 2 anni, con un minimo di 6 ore. La L. 215/2021 ha dimezzato la cadenza rispetto ai precedenti 5 anni dell’accordo 2011, ora abrogato. L’aggiornamento ha le stesse restrizioni di modalità: solo presenza o videoconferenza sincrona. In altre parole, chi è ancora sul ciclo quinquennale precedente è fuori norma dal dicembre 2021.
