OT23 INAIL 2027: ridurre il premio assicurativo fino al 28%

Il 24 luglio 2026 INAIL ha pubblicato il modello OT23 per il 2027. Nel ciclo precedente, 30.841 aziende hanno ottenuto una riduzione del proprio premio assicurativo, con un risparmio complessivo superiore a 211 milioni di euro (comunicato INAIL, 24 luglio 2026). Se la tua azienda non figurava tra quelle 30.841, hai ancora una chance: gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026. La finestra è aperta, ma si chiude senza eccezioni — e non esiste recupero retroattivo.

Cosa prevede la normativa

La base legale è l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019: l’istituto può modulare il tasso medio di tariffa in funzione del rischio effettivo e delle misure di prevenzione adottate. OT23 non è una detrazione fiscale né un contributo a fondo perduto — è uno sconto diretto sul premio assicurativo versato in autoliquidazione. Abbassa il costo del lavoro in modo strutturale, finché l’azienda mantiene i requisiti e presenta la domanda annualmente.

Condizione non negoziabile: gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008. Ciò che la legge già impone non conta come miglioramento volontario. Il modello OT23 2027 articola 65 voci in 6 sezioni tematiche (A–F), con due livelli di valenza preventiva: tipo A (maggiore valenza, sufficiente una sola voce) e tipo B (minore valenza, ne servono almeno 2). Il punteggio minimo per accedere alla riduzione è 100 punti.

Quanto vale concretamente

La riduzione applicabile varia in base alla dimensione aziendale, misurata in lavoratori-anno nel triennio di riferimento della posizione assicurativa (PAT):

Lavoratori-anno (triennio PAT) Riduzione OT23 2027
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%
Aziende con meno di 2 anni di attività PAT 8% (forfettario)

I numeri diventano concreti subito. Una PMI artigiana con 8 addetti e un premio INAIL di 4.000 € annui risparmia 1.120 € l’anno con la riduzione del 28%. Un’impresa manifatturiera con 25 addetti e premio di 20.000 € porta a casa 3.600 € ogni anno. Non una tantum: il risparmio si rinnova a ogni ciclo in cui vengono mantenuti i requisiti e presentata la domanda.

Il modello 2027 introduce due nuove voci che ampliano le opportunità in settori diversi:

  • F-10 (tipo A) — installazione di sistemi strutturali di evacuazione fumi in caso di incendio. È sufficiente questa voce da sola per raggiungere i 100 punti e accedere alla riduzione massima della propria fascia dimensionale;
  • D-5 (tipo B) — formazione di tutti i lavoratori come addetti alle emergenze, all’antincendio, al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare. Questa voce va oltre la sola designazione degli addetti prevista per legge e si qualifica come intervento migliorativo volontario.

Il fattore critico che separa le aziende che ottengono OT23 da quelle che lo perdono non è tecnico — è temporale. Luglio è il momento giusto per pianificare. Chi scopre questo strumento a gennaio o febbraio 2027 si ritrova a dover dimostrare interventi realizzati nell’arco di poche settimane, con documentazione raccolta in fretta. INAIL può effettuare verifiche a campione dopo l’erogazione della riduzione: una documentazione improvvisata espone l’azienda alla revoca dello sgravio. Con cinque mesi davanti, invece, ogni intervento può essere realizzato, documentato e verificato con la necessaria solidità.

I due percorsi più efficaci

ISO 45001 o SGSL-MPI (Sezione E, tipo A, 100 punti da soli). La certificazione ISO 45001 vale da sola il punteggio minimo per la riduzione massima della propria fascia. Lo SGSL-MPI — sistema di gestione semplificato per micro e piccole imprese, sviluppato con le parti sociali su linee di indirizzo INAIL — vale anch’esso 100 punti come voce tipo A, senza richiedere certificazione da ente terzo. Per le aziende già in percorso di certificazione, l’OT23 2027 è quasi in tasca: serve il certificato emesso entro il 31 dicembre 2026.

A questo beneficio economico diretto si somma quello sulla sinistrosità aziendale: lo studio INAIL-Accredia del 2024 su circa 26.000 aziende certificate documenta una riduzione degli infortuni del 22,6% e della loro gravità del 29,2% rispetto ad aziende di settore analogo non certificate (L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, INAIL, aprile 2024).

Near-miss e formazione estesa (Sezione E e D, tipo B). Per le PMI non ancora pronte per una certificazione, la combinazione del sistema strutturato di rilevazione dei mancati infortuni (voce E-10, tipo B — modulo ufficiale INAIL, analisi degli eventi e azioni correttive documentate) con la formazione D-5 copre già 2 voci tipo B e supera la soglia dei 100 punti. Entrambi gli interventi possono essere strutturati con il supporto di un RSPP esterno in poche settimane, con un investimento contenuto e un ritorno positivo già al primo anno.

Come adeguarsi: i passi operativi

  1. Scarica il modello OT23 2027 da MyINAIL (sezione Assicurazione / Premio assicurativo). Disponibile dal 24 luglio 2026 con guida alla compilazione e moduli allegati per ogni voce — incluso il modulo INAIL per la rilevazione near-miss (voce E-10).
  2. Verifica i requisiti di accesso adesso, non a febbraio: DURC regolare su portale DURC online + assenza di violazioni prevenzionistiche accertate e notificate da INL o ASL/ATS nel corso del 2026. Un’irregolarità non sanata in tempo blocca l’intera domanda.
  3. Analizza le 65 voci con il tuo RSPP: individua quelle pertinenti alla tua attività e per cui puoi produrre la documentazione probante richiesta dalle istruzioni operative INAIL. Obiettivo minimo: 1 voce tipo A oppure 2 voci tipo B. Non selezionare voci che sembrano semplici ma non sono applicabili alla tua realtà: le verifiche a campione le individuano.
  4. Avvia gli interventi tra settembre e novembre 2026. Struttura il sistema near-miss con il modulo INAIL, organizza la formazione D-5 per tutti i lavoratori, avvia il percorso ISO 45001 o SGSL-MPI. Attenzione: chi punta alla certificazione ISO 45001 deve partire entro settembre — i tempi di audit dell’ente certificatore devono consentire l’emissione del certificato entro il 31 dicembre.
  5. Raccogli la documentazione probante contestualmente a ogni intervento: registri di formazione con firme di tutti i partecipanti, fatture e contratti, procedure approvate e datate, moduli near-miss compilati con analisi e azioni correttive. Non affidarti alla memoria di febbraio 2027.
  6. Verifica la copertura su tutte le PAT aziendali: alcune voci richiedono che l’intervento venga applicato a ogni unità produttiva o sede. Un’azienda con due sedi che implementa l’intervento in una sola vede la voce rigettata in sede di verifica.
  7. Presenta la domanda telematica su MyINAIL entro il 1° marzo 2027 (il 28 febbraio 2027 cade di domenica: scadenza prorogata a lunedì 1° marzo). Non aspettare l’ultimo giorno utile — problemi tecnici del portale nelle giornate di picco si verificano a ogni ciclo.
  8. Conserva tutta la documentazione per almeno 5 anni: INAIL può effettuare verifiche a campione dopo l’erogazione della riduzione. La revoca dello sgravio già applicato è tra le possibili conseguenze in caso di documentazione mancante o incongruente al momento del controllo.

Vuoi sapere quali interventi OT23 siano realizzabili nella tua azienda entro dicembre — e costruire un dossier documentale che regga le verifiche? Contattaci: Studio-IT affianca le PMI come RSPP esterno e nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro, inclusi i percorsi verso ISO 45001 e SGSL-MPI. L’analisi preliminare è gratuita e ti dice subito se — e con quali interventi — la tua azienda può accedere alla riduzione 2027.

Domande frequenti

OT23 e OT24 sono cumulabili?

Sì. OT24 riduce il tasso in base all’andamento infortunistico del triennio e opera automaticamente. OT23 richiede domanda attiva entro il 1° marzo 2027. Un’azienda con buon andamento infortunistico che presenta anche OT23 può cumulare le due riduzioni, nei limiti massimi di oscillazione consentiti dalle tariffe INAIL.

Posso dichiarare la formazione obbligatoria che già erogo per legge?

No. Gli interventi OT23 devono superare il perimetro degli obblighi del D.Lgs. 81/2008. La formazione iniziale obbligatoria e l’aggiornamento periodico previsti dalla norma non sono dichiarabili. Sono invece validi: la microformazione periodica aggiuntiva su rischi specifici, la voce D-5 2027 (formazione di tutti i lavoratori come addetti alle emergenze), la formazione su tecnologie o rischi emergenti non coperti dagli obblighi ordinari.

Cosa succede se ricevo un’ispezione INL o ASL nel 2026?

Un’ispezione conclusa senza verbale di accertamento di violazioni del D.Lgs. 81/2008 non preclude la domanda. Se invece sono state accertate e notificate violazioni prevenzionistiche, il requisito di accesso non è soddisfatto per il ciclo 2027. Le violazioni rilevate in una verifica a campione post-erogazione possono portare alla revoca della riduzione già concessa.

Gli interventi pluriennali si riutilizzano negli anni successivi?

Sì. Le voci marcate P nel modello OT23 possono essere dichiarate per 2 o 3 anni consecutivi, presentando ogni anno la domanda con documentazione aggiornata che attesti la continuità dell’intervento. Per ISO 45001: la dichiarazione si rinnova finché il certificato è valido e in sorveglianza dall’ente certificatore accreditato.

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